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Sentenza

Sentenza del 15/12/2022 n. 939 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Accise - procedura di utilizzo del credito in compensazione di debiti inprovince diverse - preventiva autorizzazione dell'Ufficio - necessità -sanzione - ritardato pagamento - irrogazione - legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente non ha versato il conguaglio accise relativo al 2014 e le rate di gennaio, febbraio e marzo 2015 per complessivi € 988.098,27, chiedendo di compensare tali debiti con un credito risultante sul conto attivo presso l'Ufficio delle Dogane di Torino mediante istanza di trasferimento contabile. L'Ufficio di Torino ha autorizzato il trasferimento il 27/04/2015, mentre il termine di pagamento era il 31/03/2015. L'Agenzia ha ritenuto che la compensazione potesse considerarsi operativa solo dopo l'autorizzazione al trasferimento e ha quindi contestato e sanzionato il ritardato pagamento ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997. La ricorrente ha contestato sostenendo che la presentazione della comunicazione di utilizzo del credito e la presenza del credito presso l'Ufficio di Torino fossero sufficienti a considerare il debito estinto.

La decisione

La Corte ha rigettato l'appello e confermato la decisione di merito: la compensazione tra uffici diversi richiede il trasferimento contabile autorizzato dall'Ufficio che detiene il credito; la sola presentazione dell'istanza non annulla l'obbligo di versamento entro i termini. L'indebito esercizio della compensazione, in assenza di autorizzazione, costituisce ritardato pagamento sanzionabile ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997. È stata confermata la sanzione comminata dall'Agenzia (aliquota base 30% dell'importo pagato in ritardo, ridotta della metà perché il pagamento è avvenuto entro 90 giorni), nonché la condanna alle spese processuali fissate in € 5.000,00 oltre IVA e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 1242 c.c.

    Principio civile generale secondo cui i crediti si estinguono per compensazione in presenza di debiti reciproci; la Corte richiama il principio come fondamento ma sottolinea che in materia tributaria l'operatività della compensazione può essere soggetta a regole speciali.

  • Art. 8, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Estende in linea generale l'istituto della compensazione alla materia tributaria, ma la Corte osserva che tale estensione è condizionata da disposizioni transitorie e da norme specifiche e regolamentari che possono limitare o disciplinare l'uso della compensazione per taluni tributi/operazioni (es. trasferimenti tra uffici).

  • Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Prevede la sanzione per il ritardato pagamento delle imposte: aliquota base elevata (30%) con la previsione di una riduzione (metà) se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza. La Corte ha ritenuto applicabile questa disciplina al caso di indebito esercizio della compensazione non autorizzata, configurando un ritardo di pagamento.

  • Art. 26, comma 13, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Stabilisce i termini e le modalità di versamento degli acconti/conguagli per le accise; la violazione del termine previsto è la fattispecie che ha concretamente formato oggetto della sanzione.

  • Art. 7, comma 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Norma sulla riduzione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto che la richiesta di applicazione di questa disposizione sia infondata in quanto la versione oggi vigente dell'art. 13 già prevede graduazioni/mitigazioni analoghe e pertanto non si applica una ulteriore riduzione distinta rispetto a quanto previsto da art. 13.

  • Cass., Sez. V, 20 novembre 2015, n. 23755 (giurisprudenza citata)

    Precedente che afferma il principio secondo cui il trasferimento contabile del credito fra uffici, se non autorizzato, non consente l'esercizio della compensazione e che l'indebito utilizzo del credito comporta ritardato pagamento sanzionabile.

  • Cass., Sez. V, 15 ottobre 2019, n. 25977 (giurisprudenza citata)

    Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio che la compensazione tributaria tra diversi uffici doganali richiede l'autorizzazione; la mancata autorizzazione rende incerto il credito e legittima l'accertamento di ritardato pagamento.

Massime di principio

  • Il trasferimento contabile del credito tra uffici territoriali diversi (province/dogane) richiede l'autorizzazione dell'Ufficio che detiene il credito: fino a tale autorizzazione il credito non ha la certezza necessaria per essere opposto in compensazione.
  • La sola presentazione dell'istanza di trasferimento o la mera esistenza di un credito presso un altro Ufficio non solleva il contribuente dall'obbligo di versare tempestivamente gli importi dovuti; agire diversamente espone al rischio di sanzioni per ritardato pagamento.
  • L'indebito esercizio della compensazione in assenza di trasferimento/autorizzazione configura ritardato pagamento sanzionabile ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997; se il pagamento tardivo avviene entro 90 giorni la sanzione può essere dimezzata secondo la disciplina stessa.
  • In situazioni di incertezza sul credito, strategie prudenziali: effettuare il versamento nei termini e richiedere successivamente il rimborso o il trasferimento autorizzato; oppure ottenere preventivamente dall'Ufficio che detiene il credito l'autorizzazione scritta al trasferimento contabile prima di imputare il debito.
  • Conservare e produrre tutta la documentazione comprovante le istanze di trasferimento, le autorizzazioni e le comunicazioni tra uffici; in caso di contestazione, il contribuente può impugnare l'atto sanzionatorio, ma l'esito è incerto se non è dimostrabile che il credito era effettivamente certo e disponibile prima della scadenza.
  • Se si teme un rigetto o un ritardo nell'autorizzazione, valutare misure cautelari (es. istanza di sospensione/richiesta di provvedimento d'urgenza) per evitare la maturazione di sanzioni e interessi durante l'istruttoria amministrativa.

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