Sentenza del 15/12/2022 n. 935 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IRPEF - pensione di anzianità - INPS - erogazione - trattenuta - soggetti- residenti in Francia - Convenzione - art. 18 - "sicurezza sociale" - statodella fonte - imponibilità - sussiste - rimborso - rigettato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti chiedevano il rimborso delle trattenute operate dall'INPS sulla pensione di anzianità percepita pur essendo fiscalmente residenti in Francia, invocando la Convenzione Italia-Francia sulle doppie imposizioni (L. 20/1992) secondo cui la pensione dovrebbe essere tassata solo nello Stato di residenza. La questione giuridica principale riguardava l'interpretazione del termine "sicurezza sociale" nell'art. 18 della Convenzione e se questo comprendesse anche le pensioni previdenziali come la pensione di anzianità.
La decisione
La Corte ha respinto gli appelli dei ricorrenti ritenendo che l'espressione "sicurezza sociale" nell'art. 18 della Convenzione includa non solo prestazioni assistenziali ma anche trattamenti previdenziali, compresa la pensione di anzianità. Pertanto la ritenuta operata dallo Stato italiano (mediante INPS) era legittima e il rimborso è stato rigettato. La doppia imposizione eventualmente subita può essere eliminata tramite il credito d'imposta previsto dall'art. 24, comma 2, della L. 20/1992 o tramite la domanda di revisione dell'imposizione prevista dall'art. 26, comma 3, della stessa legge. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 18 della Convenzione Italia-Francia sulle doppie imposizioni (ratificata con L. 20/1992)
"le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato"
La Corte interpreta "sicurezza sociale" come comprensiva sia delle prestazioni assistenziali sia dei trattamenti previdenziali (pensioni di anzianità), facendo quindi gravare l'imponibilità nello Stato che eroga la prestazione.
Art. 24, comma 2, della L. 20/1992
credito d'imposta per evitare la doppia imposizione
Prevede il diritto al credito d'imposta nello Stato di residenza per le imposte pagate nello Stato che ha tassato i redditi, come meccanismo per eliminare la doppia imposizione risultante dall'applicazione della Convenzione.
Art. 26, comma 3, della L. 20/1992
domanda scritta di revisione dell'imposizione subita dello Stato del domicilio
Consente al contribuente di chiedere la revisione dell'imposizione subita nello Stato di domicilio quando sussistono motivi fondati, quale strumento alternativo di eliminazione della doppia imposizione.
Cass. n. 23001/2010 (giurisprudenza)
Giurisprudenza citata come precedente nel quale si era già affermato che il concetto di "sicurezza sociale" comprende sia prestazioni assistenziali che previdenziali, a supporto dell'interpretazione adottata.
Massime di principio
- L'espressione "sicurezza sociale" nelle convenzioni fiscali può includere sia prestazioni assistenziali sia trattamenti previdenziali (pensioni di anzianità); verificare sempre il testo della convenzione e la giurisprudenza applicabile.
- Se una pensione è pagata "in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale" dello Stato che paga, tale Stato può considerarla imponibile e applicare ritenute, anche se il percettore è residente in altro Stato.
- Per evitare la doppia imposizione subita a seguito della tassazione nello Stato erogante, il percettore residente all'estero deve ricorrere ai meccanismi previsti dalla convenzione: credito d'imposta nello Stato di residenza o procedure di revisione amministrativa previste dalla legge di ratifica.
- In controversie simili è utile documentare con chiarezza la residenza fiscale e l'imposizione già subita nello Stato di residenza per ottenere il credito d'imposta o attivare la procedura di revisione.
- Valutare sempre la prassi amministrativa e la giurisprudenza del proprio Paese e dello Stato estero per interpretazioni consolidate della terminologia convenzionale.
- Se la Convenzione prevede una specifica tassazione per "sicurezza sociale", difficilmente si otterrà rimborso diretto nello Stato che ha operato la trattenuta; la via corretta è il rimedio previsto dalla Convenzione o dalla legge di ratifica.
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