Cassazione Penale, Sentenza n. 12625/2025 del 01/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Icover Spa ha impugnato l'ordinanza del 26/09/2024 che confermava il sequestro preventivo disposto dal GIP del 21/06/2024 su: somme di denaro (€ 62.467,00 e € 153.352,00), il ramo d'azienda relativo a servizi di certificazione e controllo tecnico e cinque automezzi, ritenuti profitto di plurime condotte di bancarotta fraudolenta attribuite a Libero Cafaro e Giuseppe Cafaro. La ricorrente ha articolato tre censure: (1) vizio procedurale per presunta omissione di considerazione del verbale dell'udienza del 25/09/2024 (art. 178 lett. c) c.p.p.); (2) carenza motivazionale e violazione dell'art.125 c.p.p. in ordine al fumus commissi delicti soprattutto con riferimento al conferimento del ramo d'azienda (valutazione peritale di € 110.000 non contestata) e alla cessione dei cinque automezzi (contestando che il prezzo fosse incongruo, e producendo documentazione sui pagamenti delle rate da parte della spa o dei suoi soci); (3) vizio nella motivazione del periculum in mora (art.321 c.p.p.), sostenendo che il sequestro del ramo d'azienda avrebbe causato danni gravi per il mancato rinnovo delle autorizzazioni amministrative e che la motivazione del Tribunale fosse meramente apodittica.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in parte: ha annullato, con rinvio, l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro del ramo d'azienda, ritenendo che la decisione del Tribunale dovrà motivare meglio il danno concreto (deminutio patrimoniale) derivante dal conferimento del ramo d'azienda nonostante la perizia e il rialzo del capitale sociale e la successiva cessione delle quote. Per il resto il ricorso è stato rigettato: è stata confermata la legittimità del sequestro delle cinque autovetture (la vendita per € 15.000 risultava manifestamente incongrua rispetto all'acquisto due anni prima per € 86.750 e non poteva essere sanata dalla mera circostanza di pagamenti di rate da parte di terzi, che costituiscono un credito e non trasferimento di proprietà) e è stato ritenuto fondato il periculum in mora quanto agli automezzi. Il primo motivo processuale (presunta omissione del verbale del 25/09/2024) è stato dichiarato infondato: si è trattato di errore materiale nella indicazione dell'udienza che non comporta nullità quando la sentenza è sottoscritta correttamente. Conseguenza pratica: annullamento parziale (solo ramo d'azienda), conferma degli altri sequestri, rinvio per nuova decisione sul ramo d'azienda.
Norme richiamate
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Usato per contestare l'omessa considerazione di un verbale d'udienza; la Corte ha ritenuto che l'errore fosse materiale (indicazione errata dell'udienza) e non idoneo a determinare nullità quando il provvedimento è sottoscritto correttamente e il verbale contestato è presente nel fascicolo
Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione sul fumus commissi delicti; la Corte ha ritenuto che in relazione al ramo d'azienda il Tribunale dovrà motivare meglio il danno concreto derivante dall'operazione societaria, mentre la motivazione sulle autovetture era adeguata
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Richiesto in relazione al periculum in mora; la Corte ha ricordato la giurisprudenza secondo cui la motivazione è assolta se il provvedimento spiega perché, nelle more del giudizio, il bene possa essere disperso, utilizzato o alienato; tale requisito è stato ritenuto soddisfatto per le autovetture ma non sufficiente per il ramo d'azienda
artt. 2342, 2343, 2440 cod. civ.
Richiamati in relazione alle regole sul conferimento di ramo d'azienda a titolo di aumento di capitale e alla necessità della perizia di stima; la Corte prende atto dell'esistenza di perizia non contestata (€ 110.000) ma sottolinea che, nonostante cioè, occorre verificare se l'operazione abbia o meno cagionato un danno concreto alla srl in liquidazione
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022 (Alloro) e Sez. 3, n. 556/1996
Citata per affermare che l'indicazione errata dei nominativi dei magistrati nell'intestazione integra un errore materiale che non determina nullità se la sentenza è sottoscritta correttamente
Giurisprudenza: Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Richiamata in tema di periculum in mora; stabilisce che la motivazione sul periculum può essere concisa purché indichi le ragioni per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato nelle more del processo
Massime di principio
- Un errore materiale nell'indicazione dell'udienza o dei componenti del collegio non comporta automaticamente la nullità del provvedimento se esso è sottoscritto correttamente e il verbale contestato è presente nel fascicolo: va verificato il carattere meramente formale dell'errore
- Il conferimento di un ramo d'azienda a una società controllata può essere valutato come operazione che potenzialmente depaupera la massa dei creditori della controllante anche se la controllante detiene tutte le quote: la separazione dei patrimoni societari impone di valutare il cosiddetto "vantaggio compensativo" e il danno concreto alla massa creditoria, oltre alla perizia di stima
- Una perizia di stima non contestata ha rilevanza ma non esclude automaticamente la necessità di una motivazione che colleghi l'operazione societaria al concreto pregiudizio patrimoniale della società sottoposta a liquidazione giudiziale
- I pagamenti effettuati da terzi per rate di finanziamento gravanti su beni intestati alla società non trasferiscono la proprietà dei beni a chi paga: tali pagamenti possono costituire soltanto un credito verso la società e non sanano automaticamente una cessione a prezzo incongruo
- La prova del periculum in mora per il sequestro preventivo richiede motivazione puntuale sulle modalità in cui la disponibilità del bene potrebbe determinare dispersione, alienazione o deterioramento; una formula generica non è sufficiente
- In caso di sequestro di ramo d'azienda il giudice deve considerare non solo il valore nominale attribuito dal perito ma anche gli effetti pratici sull'attività (es. perdurare o perdita di autorizzazioni, impatto sui creditori, concreta difficoltà di reintegrazione del patrimonio sociale) e motivare di conseguenza
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