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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18223/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva annullato un avviso di accertamento, ritenendo decisiva l'eccezione proposta dal contribuente per la prima volta in appello circa la violazione dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973, per mancata produzione della delega di firma del soggetto che aveva sottoscritto l'atto come delegato del capo ufficio. Il ricorso deduce violazione dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la questione era una nuova eccezione in senso stretto, quindi inammissibile in appello e non rilevabile d'ufficio. Il contribuente è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che l'eccezione di nullità dell'avviso per asserita violazione dell'art. 42, comma 1, d.P.R. 600/1973 integra un'eccezione in senso stretto, soggetta al divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992 e, inoltre, alla decadenza prevista dall'art. 61, comma 2, d.P.R. 600/1973. Ne consegue che la CTR non poteva accogliere il motivo dedotto per la prima volta in appello. La sentenza è stata quindi cassata e, non essendo necessarie ulteriori indagini, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese del merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità all'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992

    inammissibilità di nuove domande e di nuove eccezioni in appello

    Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto e impedisce che una nullità dell'atto impositivo sia dedotta per la prima volta in appello.

  • art. 42, comma 1, d.P.R. 600/1973

    La sottoscrizione dell'avviso di accertamento deve provenire dai soggetti legittimati; la relativa doglianza di nullità, se proposta, è una eccezione in senso stretto.

  • art. 42, comma 3, d.P.R. 600/1973

    La violazione delle prescrizioni sulla sottoscrizione dell'atto è sanzionata con la nullità dell'accertamento.

  • art. 61, comma 2, d.P.R. 600/1973

    la nullità dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42 e del terzo comma dell'art. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado

    La nullità dell'accertamento deve essere dedotta in primo grado a pena di decadenza e non può essere rilevata d'ufficio in ogni grado.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il divieto di proporre nuove eccezioni in appello opera con riferimento alle eccezioni in senso stretto, cioè a quelle che introducono fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fiscale o vizi di invalidità dell'atto impositivo.
  • La nullità dell'avviso di accertamento per vizi formali essenziali, inclusa l'asserita sottoscrizione da parte di soggetto non legittimato, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita tempestivamente nel giudizio di primo grado.
  • Le nullità dell'accertamento soggette a decadenza non possono essere fatte valere per la prima volta in appello, poiché il processo tributario ha struttura impugnatoria e la contestazione della pretesa deve essere veicolata tramite specifici motivi tempestivamente dedotti.
  • Quando l'eccezione sia nuova e inammissibile in appello, il giudice di secondo grado non può decidere la controversia su tale base e la statuizione che vi abbia fatto leva è cassabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullità

Testo integrale

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