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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34727/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per evasione è rimasta ferma; non è stato riconosciuto il beneficio della particolare tenuità del fatto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta fosse meritevole di particolare tenuità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e privo di specificità perché non si confrontava con la motivazione di merito, che aveva escluso sia l'esistenza di reali giustificazioni per l'allontanamento dall'abitazione, sia elementi idonei a ritenere che la condotta sarebbe cessata in breve tempo senza l'intervento degli agenti.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È la norma incriminatrice del reato oggetto della condanna confermata in appello, richiamata solo per identificare il titolo di reato.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando la motivazione di merito escluda, con argomentazioni non illogiche, la minima offensività della condotta e l'assenza di reali giustificazioni del comportamento.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamata implicitamente dal riferimento alla violazione di legge dedotta nel ricorso per cassazione; il motivo è stato ritenuto generico e non specifico per mancato confronto con la motivazione impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che deduca il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il giudice di merito abbia escluso, con motivazione logica, la presenza di concrete giustificazioni della condotta e di elementi che inducano a ritenere una cessazione spontanea e di breve durata del fatto.
  • In sede di legittimità non è sufficiente riproporre in modo astratto il tema dell'art. 131-bis c.p.: occorre indicare specificamente quali passaggi della motivazione di merito sarebbero erronei o illogici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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