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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07271/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da alcuni dipendenti per ottenere l’inclusione, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, di varie voci retributive percepite in costanza di rapporto. In appello era rimasta in discussione solo la computabilità dell’"assegno integrativo aziendale" previsto da un accordo integrativo aziendale del 20/6/1990, poi modificato nel 1997 e sostituito nel 2014 da un premio di risultato. La corte territoriale aveva escluso tale voce dal TFR, ritenendo che l’accordo aziendale, con clausola espressa di non validità "a nessun effetto retributivo", avesse validamente derogato al regime legale dell’art. 2120 c.c. e che l’emolumento avesse natura non retributiva/premiale. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 11, 43 e 47 del CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche 2003, dell’art. 2 del Protocollo 23/7/1993 e dell’art. 1372 c.c., sostenendo che la contrattazione aziendale non poteva derogare alla disciplina nazionale e che la clausola dell’accordo aziendale andava letta come mera esclusione dall’assorbimento, non dal TFR; 2) violazione dell’art. 2120, comma 2, c.c. e delle clausole collettive, censurando l’affermazione della chiara esclusione retributiva; 3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione anche all’art. 12 preleggi, per avere la corte interpretato la clausola in modo non aderente al testo e senza reale lettura sistematica; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., per asserita apoditticità del richiamo all’art. 1363 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il quarto motivo, ritenendo che la sentenza d’appello fosse sorretta da una motivazione comprensibile e non meramente apparente. Ha invece accolto i primi tre motivi, reputando non corretta, in iure, l’interpretazione della corte territoriale: non era stata compiuta una verifica complessiva e coordinata delle clausole del CCNL, dell’accordo aziendale e del rapporto tra contrattazione nazionale e decentrata; inoltre, la clausola di esclusione non era stata scrutinata alla luce del principio per cui, per derogare al criterio legale di computabilità nel TFR, è necessaria una volontà chiara e univoca delle parti sociali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese, anche di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    Il TFR si calcola su un criterio tendenzialmente omnicomprensivo: vi rientrano tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, a titolo non occasionale, con esclusione dei soli rimborsi spese; la deroga pattizia è possibile ma richiede una volontà chiara e univoca.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione dei contratti collettivi richiede la ricerca della comune intenzione delle parti, senza arrestarsi in modo esclusivo al dato letterale quando questo non sia di evidenza univoca.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, coordinando il testo complessivo dell’accordo e non isolando singole espressioni.

  • art. 1366 c.c.

    L’interpretazione deve essere condotta anche secondo buona fede, valorizzando lo scopo pratico e la causa concreta del negozio.

  • art. 1372 c.c.

    Il ricorso la evocava per sostenere che i patti originari non potevano essere unilateralmente modificati; la Corte non ha accolto questa censura nei termini prospettati.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente ricorre solo in caso di obiettiva carenza del percorso logico-giuridico o di motivazione meramente apparente.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; non sono più ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà fuori dai casi estremi di mancanza/apparenza.

  • art. 360 c.p.c.

    In cassazione sono stati dedotti vizi di violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio 1993

    È richiamato per la disciplina del secondo livello di contrattazione e per la correlazione delle erogazioni aziendali a risultati di produttività, qualità e competitività.

  • L. 29 maggio 1982, n. 297

    È richiamata come fonte che ha riformato l’istituto dell’indennità di anzianità, oggi sostituito dal TFR.

  • artt. 11, 43 e 47 del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche 2003

    L’art. 11 definisce la retribuzione e gli elementi computabili; l’art. 43 estende il computo del TFR agli elementi continuativi e di ammontare determinato; l’art. 47 disciplina la contrattazione aziendale e i suoi limiti rispetto alla contrattazione nazionale.

Massime di principio

  • Ai fini del TFR, la regola legale è quella dell’onnicomprensività: vanno computati tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, purché non occasionali; sono esclusi solo i compensi meramente sporadici, legati a eventi imprevedibili e fortuiti.
  • La contrattazione collettiva può derogare alla disciplina legale del TFR anche in peius, ma la volontà di escludere una voce dal computo deve risultare da un testo chiaro e univoco, espresso o desumibile senza ambiguità dall’insieme delle clausole.
  • Nell’interpretazione dei contratti collettivi non può attribuirsi rilievo esclusivo al dato letterale quando il testo non sia di immediata univocità; occorre invece coordinare tutte le clausole, considerare il contesto negoziale complessivo e lo scopo pratico perseguito dalle parti.
  • Nel rapporto tra contrattazione nazionale e contrattazione aziendale non si applicano automaticamente i criteri di gerarchia o specialità propri delle fonti legislative: la soluzione dipende dalla concreta volontà delle parti sociali e dal rispettivo ambito di competenza negoziale.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. n. 5 è confinato alle ipotesi di mancanza assoluta, apparenza o radicale incomprensibilità della motivazione; non bastano censure di insufficienza o di mera non condivisibilità dell’argomentazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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