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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09200/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)

La controversia

La persona in espiazione di una lunga pena residua, inflitta per plurimi reati gravi, aveva chiesto al tribunale di sorveglianza la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. o, in subordine, la detenzione domiciliare o la semilibertà. Il tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo insussistenti i presupposti della misura alternativa, valorizzando l'assenza di un serio percorso di revisione critica del proprio vissuto criminale e la mancata emersione di valori di riferimento, specie in relazione al contesto mafioso di provenienza. Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva violazione ed erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che il diniego della misura fosse fondato su un errato inquadramento normativo e che la motivazione del provvedimento fosse contraddittoria e illogica. La Corte ha però ritenuto che le censure fossero in realtà mere doglianze di fatto, già esaminate e disattese dal giudice di sorveglianza con motivazione logica e non contraddittoria.

Norme richiamate

  • art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354

    norma richiamata come base della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, poi negata dal tribunale di sorveglianza

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    invocato come vizio di legittimità per violazione ed erronea applicazione di legge

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    invocato come vizio di legittimità per manifesta illogicità della motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro il diniego di una misura alternativa alla detenzione non sono ammissibili censure che si risolvano in mere contestazioni di fatto, se la motivazione del tribunale di sorveglianza è completa, coerente e logicamente adeguata.
  • La deduzione di violazione di legge o di vizio motivazionale non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito quando il ricorso si limita a riproporre argomenti già esaminati e motivatamente disattesi dal giudice di sorveglianza.
  • Ai fini della concessione dell'affidamento in prova, rileva in modo decisivo la verifica dell'adesione del condannato a un serio percorso di revisione critica e della concreta emersione di valori alternativi rispetto al contesto criminale di provenienza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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