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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22131/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice aveva prestato attività dal 1 agosto 2009 al 30 giugno 2015 in virtù di quattro rapporti succedutisi senza soluzione di continuità: il primo di lavoro autonomo e i successivi tre di lavoro subordinato a tempo determinato. Le erano state attribuite mansioni inizialmente di "segretario amministrativo" e poi di "direttore amministrativo", con richiamo nel contratto individuale al trattamento economico previsto per la categoria D del ccnl comparto regioni e autonomie locali. In giudizio chiedeva dichiararsi la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro subordinato, con conseguente conversione del rapporto in tempo indeterminato, ripristino del rapporto e risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva però ritenuto che le mansioni svolte fossero quelle di dirigente apicale, valorizzando lo statuto della fondazione e la responsabilità gestionale complessiva connessa agli incarichi. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: violazione degli artt. 1362 e 2095 c.c. per mancato accertamento della comune volontà delle parti di inquadrarla nella categoria D e non come dirigente, nonché per mancata considerazione delle mansioni direttive ma non dirigenziali previste dal ccnl; violazione degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per ultrapetizione e per erronea ripartizione dell'onere probatorio; violazione dell'art. 2095 c.c. e del ccnl per errata qualificazione delle mansioni; violazione dell'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 per l'illegittimità del termine. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha escluso l'ultrapetizione perché la qualificazione giuridica del rapporto e l'accertamento incidentale delle mansioni spettano al giudice; ha ribadito che la qualifica dirigenziale richiede funzioni di direzione dell'intera organizzazione o di un settore autonomo con ampi poteri di iniziativa e discrezionalità, mentre l'accertamento concreto della mansione è di fatto; ha considerato neutro il mero richiamo contrattuale alla categoria D ai fini della qualifica; ha ritenuto corretta l'applicazione del d.lgs. n. 368/2001 nel senso dell'inapplicabilità del limite dei 36 mesi ai dirigenti, essendo per costoro consentito il contratto a termine fino a cinque anni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha confermato integralmente la decisione della Corte d'appello di Ancona, che aveva negato la nullità del termine e la conversione del rapporto. Ha ritenuto che la lavoratrice svolgesse mansioni dirigenziali apicali, con conseguente esclusione dell'applicabilità del limite dei 36 mesi previsto per i contratti a termine ordinari. Ne è derivato il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha anche dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per sostenere la necessità di interpretare i contratti individuali secondo la comune volontà delle parti; la Corte ha ritenuto però corretto il giudizio di merito sulla qualificazione dirigenziale sulla base del complessivo contenuto negoziale e delle mansioni effettive.

  • art. 2095 c.c.

    la Corte afferma che la nozione di dirigente non ha una definizione legale rigida e va individuata in concreto dal giudice, distinguendo il dirigente apicale dall'impiegato con funzioni direttive.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per denunciare ultrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata pronuncia oltre i limiti della domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione; la Corte precisa che il giudice può e deve individuare il regime giuridico applicabile sulla base dei fatti allegati.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la censura mira in realtà a rivalutare il merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte lo tratta come doglianza di merito non sindacabile in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere che la prova della natura dirigenziale fosse a carico della fondazione; la Corte rileva che l'accertamento delle mansioni è stato compiuto sulla base della documentazione in atti e che la ricorrente non aveva dimostrato la difformità delle mansioni effettive.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    invocato per sostenere la nullità del termine oltre il limite dei 36 mesi; la Corte lo reputa inapplicabile ai dirigenti.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. n. 368/2001

    la Corte richiama la norma per affermare che, per i dirigenti, è consentita la stipulazione di contratti a termine fino a cinque anni, in deroga al limite ordinario.

Massime di principio

  • Il giudice del lavoro deve individuare d'ufficio il regime giuridico applicabile al rapporto sulla base dei fatti allegati, potendo accertare incidenter tantum la qualifica del prestatore anche in assenza di una domanda espressa di accertamento di quella specifica qualifica.
  • Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice si limiti a qualificare giuridicamente i fatti dedotti in causa e a stabilire il regime normativo applicabile al rapporto, senza attribuire un bene non richiesto o introdurre fatti nuovi estranei al thema decidendum.
  • La qualifica di dirigente spetta solo a chi, quale alter ego del datore di lavoro, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o di un settore autonomo, con ampi poteri di iniziativa e discrezionalità e con responsabilità di livello apicale; chi opera su un singolo ufficio o settore con poteri limitati rientra invece nella diversa figura dell'impiegato con funzioni direttive.
  • L'accertamento concreto della natura delle mansioni è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e coerente.
  • Il mero richiamo nel contratto individuale a una determinata categoria contrattuale o a un parametro retributivo non è di per sé decisivo per qualificare la natura delle mansioni svolte, se il contenuto effettivo delle attività e delle responsabilità è diverso.
  • Per i dirigenti il limite ordinario di durata dei contratti a termine previsto dalla disciplina generale non si applica nei medesimi termini previsti per gli altri lavoratori subordinati, essendo ammessa una disciplina speciale di durata fino a cinque anni.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullità

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