Cassazione Penale, Sentenza n. 26158/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società, in qualità di terza interessata, impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni ritenuti profitto del reato di riciclaggio ascritto a Rudolf Theodor Anna Baetsen. Il ricorso deduceva omessa e insufficiente motivazione del Tribunale del riesame, sostenendo che quest'ultimo non aveva affrontato l'unico motivo devoluto (la proprietà formale e sostanziale dei beni sequestrati), si era indebitamente richiamato a una sentenza di primo grado non definitiva vincolante, e non aveva valutato la legittima richiesta di restituzione. Successivamente la difesa ha inoltre eccepito la sovrapposizione dei decreti di sequestro (violazione art. 649 c.p.p.) e che parte del profitto del reato era già stata restituita all'Erario/Agenzia dei Monopoli, con richiamo all'art.12-bis d.lgs. n.74/2000 (improcedibilità del sequestro su somme già versate all'Erario).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il tribunale del riesame non ha motivato adeguatamente perché i beni in sequestro fossero riconducibili al riciclaggio contestato al Baetsen (mancata verifica della riferibilità dei beni al profitto del reato) e non ha dato conto della richiesta di restituzione avanzata dal terzo interessato. La Corte ha ricordato l'obbligo, in sede di riesame, di motivare adeguatamente (anche sinteticamente) sulla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, richiamando la possibilità di riferirsi alle argomentazioni del giudice di primo grado solo con adeguata valutazione. Per tali ragioni il provvedimento è stato annullato e la causa rinviata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richiamata dalla ricorrente per dedurre violazione per omessa motivazione; la Corte osserva che mancando la motivazione sul punto cruciale (riferibilità dei beni al reato) sussiste la censura di violazione di motivazione ai sensi di tale articolo.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Usato nei motivi integrativi per lamentare omessa motivazione; la decisione sottolinea l'obbligo del giudice del riesame di motivare sulla sussistenza dei presupposti cautelari.
Norma sul riciclaggio richiamata come reato presupposto; la Corte richiama la necessità di dimostrare il collegamento tra il profitto e i beni sottoposti a sequestro.
Norma sulla confisca per equivalente per reati tributari e finanziari; citata in relazione alla confisca disposta ma la Corte ha richiesto specifica motivazione sulla riferibilità dei beni al profitto del reato.
Richiamato dalla difesa in relazione alla pretesa sovrapposizione di decreti di sequestro; la Corte invita il giudice ad esaminare tali profili nel nuovo giudizio.
Prevede l'improcedibilità del sequestro sulle somme già corrisposte all'Erario; la Corte ritiene che il Tribunale debba valutare, se rilevante, l'effetto dell'eventuale restituzione dei profitti alle persone offese o all'Erario.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma invocata per la rimessione per nuovo giudizio al Tribunale competente; la Cassazione ha disposto il rinvio al tribunale di merito ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- In sede di riesame il tribunale è tenuto a motivare, anche sinteticamente, sia sulla sussistenza del fumus commissi delicti sia sul periculum in mora; non è sufficiente un richiamo generico alla motivazione del primo giudice.
- La proposizione di una istanza di dissequestro o di un motivo di riesame da parte di un terzo proprietario deve essere esaminata autonomamente anche se esiste una sentenza di condanna non definitiva: la sentenza non irrevocabile non vincola automaticamente il giudice del riesame rispetto alla titolarità dei beni.
- Se il profitto del reato è già stato restituito alle persone offese o all'Erario, occorre valutare l'eventuale improcedibilità del sequestro (art.12‑bis d.lgs.74/2000); il giudice deve indicare se e come questa circostanza incida sulla misura cautelare.
- Il giudice del riesame deve valutare eventuali sovrapposizioni tra provvedimenti di sequestro (art.649 c.p.p.) e non può limitarsi ad avallare pedissequamente i precedenti decreti senza verifica.
- Quando un terzo dichiara proprietà formale e sostanziale di beni sottoposti a sequestro, il giudice deve affrontare esplicitamente le contestazioni relative alla titolarità e alla disponibilità dei beni; il mancato esame di questa linea argomentativa può portare all'annullamento del provvedimento.
- La cassazione può annullare e rinviare il provvedimento al giudice di merito per ulteriore e specifica motivazione qualora riscontri omissioni rilevanti nella valutazione della riferibilità dei beni al reato.
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