Cassazione Penale, Ordinanza n. 33766/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Frosinone, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Roma, per il reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p. La condotta consisteva nel presentarsi quale legale rappresentante di una società, sostituendo la propria persona a quella dell'effettivo rappresentante, al fine di formalizzare con altra società un ordine di acquisto di merce del valore di 10.000 euro, mediante un assegno riconducibile a un conto corrente estinto da anni e quindi rivelatosi falso. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha contestato l'erronea qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che essa non fosse idonea a integrare il reato di cui all'art. 494 c.p., e ha lamentato l'assenza di motivazione sul requisito dell'induzione in errore della persona offesa. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, generico e diretto a ottenere una rivalutazione delle prove senza indicare specifici travisamenti. Il testo disponibile menziona due motivi, ma descrive soltanto il primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 494 c.p., rilevando che la falsa attribuzione della qualità di legale rappresentante di una società integra l'attribuzione di una qualità cui la legge ricollega effetti giuridici e che tale falsa rappresentanza aveva consentito la stipulazione dell'acquisto della merce. La motivazione della sentenza impugnata non presentava carenze o illogicità macroscopiche né inesatta applicazione della legge penale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla è stato disposto per le spese della parte civile.
Norme richiamate
Il delitto ricorre quando l'agente si attribuisce una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici; la falsa attribuzione della rappresentanza legale di una società può integrare il reato quando consente di concludere un'operazione negoziale.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi si attribuisce falsamente la qualità di legale rappresentante di una società, quando tale qualità è giuridicamente rilevante e consente di concludere un'operazione negoziale.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che ripropone censure già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- È inammissibile il ricorso che, sotto forma di denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale, sollecita una rivalutazione delle fonti di prova senza indicare specifici travisamenti e quando la motivazione non presenta carenze o illogicità macroscopiche.
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