Cassazione Penale, Ordinanza n. 19232/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando la genericità del motivo unico e la conseguente mancanza di specificità dell’impugnazione. Ne è derivata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La decisione di legittimità riguarda due ricorsi proposti congiuntamente da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 30/05/2025, resa in un procedimento per truffa. L’unico motivo dedotto contestava la correttezza della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta del tutto generica e indeterminata: il ricorso non esplicitava quali specifici passaggi logici o quali elementi di fatto della motivazione di secondo grado fossero erronei, impedendo così al giudice di legittimità di individuare i rilievi e svolgere il proprio controllo. La Corte ha quindi ritenuto il motivo privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
indica il reato oggetto dell’affermazione di responsabilità, senza che la Corte entri nel merito della sua configurabilità, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiede che il ricorso per cassazione contenga motivi specifici e determinati; la loro assenza rende l’impugnazione inammissibile
regola la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e intelligibili: non è sufficiente contestare in modo assertivo la motivazione della sentenza impugnata senza indicare quali passaggi logici o quali risultanze probatorie siano erronei.
- La genericità del motivo di ricorso, quando impedisce al giudice di legittimità di individuare l’oggetto della doglianza e di esercitare il sindacato richiesto, integra causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e può disporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del fatto o della motivazione di merito: la censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e indicare gli specifici profili di illogicità o di errore denunciati.
Come è indicizzato
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