Cassazione Penale, Sentenza n. 20208/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma (22/02/2022) per molteplici censure: errata applicazione delle norme penali (in particolare in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti: sequestro di persona a scopo di estorsione vs sequestro semplice ai sensi dell'art.605 c.p.; imputazione per concorso ex art.110 c.p.; lesioni aggravate), carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla valutazione della prova (presunta eccessiva fiducia nella versione della persona offesa, trascuratezza delle presunte incongruenze, mancata valutazione degli alibi e delle dichiarazioni a discarico, mancata comparazione tra versioni), violazione delle norme sul divieto di reformatio in peius (art.597 c.p.p.) in relazione alla diversa misura delle attenuanti e loro incidenza percentuale, e omessa motivazione in tema di aumento per continuazione e relativo computo della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti e tre i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto legittima e adeguata la motivazione della Corte d'assise d'appello, evidenziando che: (i) la valutazione della credibilità della persona offesa e l'apprezzamento del materiale probatorio sono questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o contraddizione manifesta, che qui non sussisteva; (ii) la decisione di secondo grado aveva dato riscontri oggettivi (tabulati, ammissioni, elementi materiali) a sostegno della versione della persona offesa; (iii) non v'è vizio per omissione motivazionale quando il motivo di appello sia implicitamente assorbito dalla motivazione complessiva; (iv) la riqualificazione del reato da sequestro a scopo di estorsione a sequestro semplice (art.605 c.p.) è corretta in relazione agli elementi probatori (mancata prova della promessa estorsiva); (v) la qualificazione e l'applicazione del concorso di persone ex art.110 c.p. è congruamente motivata: la presenza, la condotta e il contributo consapevole dei coimputati legitimarono la responsabilità per i fatti complessivamente verificatisi; (vi) il divieto di reformatio in peius non è violato laddove in appello non sia intervenuta impugnazione da parte del PM e la riconsiderazione complessiva del trattamento sanzionatorio risulti nel complesso favorevole all'imputato; (vii) la motivazione circa l'aumento per continuazione e i dieci mesi contestati a Ceraudo è ritenuta adeguata e proporzionata. Conseguentemente i provvedimenti di merito sono stati confermati nella sostanza e i ricorsi cassazionali respinti come inammissibili.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto applicabile il sequestro di persona semplice (art.605) perché non provata l'elemento dell'estorsione (la promessa certa e provata di denaro): il pregiudizio alla libertà fu accertato ma privo della specifica finalità estorsiva dimostrata.
Il concorso di persone può configurarsi anche per apporto non esclusivamente materiale ma anche verbale o di presenza idonea ad agevolare o consolidare l'azione; la responsabilità collettiva rende ciascun partecipante rispondente anche per atti non materiali da lui direttamente posti in essere se integrati nella comune impresa criminosa.
Le lesioni e le aggravanti riconosciute (compresa l'eventuale contestazione di strumenti atti ad offendere) sono valutate nel contesto dell'azione collettiva: i compartecipi rispondono delle lesioni complessivamente cagionate nell'ambito della stessa azione delittuosa.
Il criterio della continuazione è stato applicato per collegare più reati in un disegno unitario e giustificare un aumento; la Corte ha valutato congrua la misura dell'aumento nella dosimetria complessiva.
art. 62, n.2 e art. 62-bis cod. pen.
Le circostanze attenuanti generiche e la provocazione sono state riconosciute prevalenti ma la misura concreta della diminuzione può variare in appello purché il risultato finale non sia in peius complessivamente; la corte ha motivato la diversa quantificazione nell'ambito della nuova valutazione complessiva.
art. 597, comma 3 cod. proc. pen.
Il divieto di reformatio in peius non impedisce in appello, in assenza di impugnazione del PM, che vengano riviste singole componenti della quantificazione della pena purché la sanzione finale non sia più grave e il nuovo calcolo complessivo non determini un peggior trattamento.
art. 192, comma 1 cod. proc. pen.
I criteri di valutazione della prova sono prerogativa del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria su punti essenziali.
Le dichiarazioni della persona offesa o di parti con interesse devono essere valutate nel loro contesto e confrontate con l'intera piattaforma probatoria; la Corte d'appello ha ritenuto che ciò sia stato fatto.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Cassazione ricorda che sono inammissibili i motivi che si limitano a proporre una diversa riconsiderazione del materiale probatorio senza dimostrare carenza o manifesta illogicità della motivazione di merito.
La Corte ha escluso l'applicabilità del concorso anomalo ex art.116 nella qualificazione usata in primo grado, ritenendo più corretta la responsabilità concorrente ex art.110 in ragione della partecipazione consapevole e della prosecuzione dell'azione delittuosa.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della vittima e l'apprezzamento del complesso probatorio sono scelte di merito: la Cassazione non rivede i fatti se la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Le richieste di nuovo apprezzamento delle prove o alternative ricostruzioni fattuali sono, di norma, inammissibili in Cassazione; occorre invece dimostrare carenze motivazionali specifiche ed essenziali.
- Il concorso di persone (art.110 c.p.) può fondarsi anche su contributi non esclusivamente materiali: presenza, sostegno, intimidazione e comportamento rafforzativo possono integrare il contributo rilevante.
- Nelle aggressioni collettive ciascun partecipante può essere ritenuto responsabile delle lesioni complessive se la sua condotta si inserisce nel disegno criminoso unitario.
- Il divieto di reformatio in peius in appello non impedisce la riqualificazione o la diversa quantificazione delle singole componenti della pena a condizione che il trattamento sanzionatorio complessivo non risulti peggiorativo.
- La richiesta di prova confrontuale (es. confronto in aula tra parti) è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la sua omissione non costituisce automaticamente vizio di motivazione.
- Nella determinazione della pena per continuazione e per aumenti di lieve entità il grado di dettaglio motivazionale richiesto può essere meno ampio, purché sia comunque verificabile la proporzionalità e il rispetto dei limiti di legge.
- Per contrastare efficacemente una condanna in sede di legittimità è necessario articulare censure di diritto puntuali (es.: mancanza assoluta di motivazione, contraddizioni manifeste) e non soltanto prospettare una diversa lettura dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19933/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19936/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19937/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19939/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19940/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19942/2023 del 11/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →