Cassazione Penale, Ordinanza n. 01672/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata per un fatto di falsità documentale in concorso. I motivi di ricorso, trattati congiuntamente, denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto applicarla.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a contestare la valutazione di merito già compiuta dal giudice d'appello sull'insussistenza della particolare tenuità del fatto. Poiché la motivazione di merito era stata ritenuta adeguata e non affetta da mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, la censura non era deducibile in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione adeguata basata sugli elementi concreti della vicenda; in cassazione non è consentito sindacare il merito della valutazione se non nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Norma richiamata nella contestazione per il concorso di persone nel reato.
Norma richiamata nella contestazione, relativa alla falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico.
Norma richiamata nella contestazione, relativa alla falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere validamente respinta dal giudice di merito quando la motivazione dia conto, in modo non apparente, degli elementi che escludono la particolare tenuità del fatto.
- In cassazione non è consentito proporre censure di merito mascherate da violazione di legge o da vizio motivazionale, salvo i soli casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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