Sentenza del 20/12/2019 n. 7131 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Irrituale notifica a mezzo pec - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Configurabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione relativa all'irritualità della notificazione non ha impedito il raggiungimento dello scopo dell'atto. Poiché il contribuente ha ricevuto la cartella e ha proposto ricorso, egli ha dimostrato di averne avuto conoscenza e di aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa. Il vizio è stato pertanto considerato sanato ai sensi dell'art. 156 c.p.c., secondo il principio richiamato da Cass. ord. n. 6417/2019.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'irritualità della notificazione della cartella di pagamento, sostenendo che tramite PEC era stato trasmesso un file con estensione "pdf" anziché un documento firmato digitalmente con estensione ".p7m". La questione riguardava quindi la validità formale della notificazione e gli effetti della proposizione del ricorso sull'eventuale vizio.
Norme richiamate
La nullità di un atto non può essere pronunciata quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato. Nel caso esaminato, la proposizione del ricorso ha dimostrato che la notificazione aveva consentito al destinatario di conoscere la cartella e di difendersi, determinando la sanatoria del vizio.
Cass. ord. n. 6417/2019
Il principio giurisprudenziale richiamato ammette che un vizio formale della notificazione possa essere sanato per raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia acquisito effettiva conoscenza dell'atto e abbia esercitato il proprio diritto di difesa.
Massime di principio
- La trasmissione via PEC di un documento in formato pdf anziché p7m può costituire un'irregolarità o un vizio formale, ma non determina necessariamente l'inesistenza o l'invalidità insanabile della notificazione.
- Se il destinatario riceve effettivamente l'atto e propone tempestivamente ricorso, tale comportamento può dimostrare il raggiungimento dello scopo della notificazione e sanare il vizio ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
- La contestazione della forma della notificazione non è di per sé sufficiente: occorre dimostrare che l'irregolarità abbia concretamente impedito la conoscenza dell'atto o l'esercizio del diritto di difesa.
- La sanatoria riguarda il vizio della notificazione e non elimina eventuali altri vizi autonomi della cartella, come l'inesistenza della pretesa, la decadenza, la prescrizione o la carenza di motivazione.
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