Ordinanza n. 251/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia di contenuto interdittivo adottata dal Prefetto della Provincia di Trapani
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare ha dedotto, in particolare, la mancata applicazione dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 all’impresa individuale, indicata come unica fonte di sostentamento del titolare e del suo nucleo familiare, in contrasto con il nuovo art. 94.1 del medesimo decreto legislativo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, il fumus boni iuris in relazione alla censura concernente la mancata applicazione dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 all’impresa individuale. Ha ritenuto altresì configurabile il periculum in mora, disponendo che la Prefettura riesamini l’informazione interdittiva entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, previa attivazione del contraddittorio procedimentale. Nel riesame l’Amministrazione dovrà tenere conto delle indicazioni dell’ordinanza e, ove ritenga concretamente sussistente un pericolo di condizionamento, effettuare la valutazione prevista dall’art. 94-bis secondo un criterio di proporzionalità rapportato all’intensità del pericolo, considerando il complessivo quadro indiziario. L’istanza cautelare è stata quindi accolta con misura propulsiva e conformativa, senza definitiva pronuncia sulla legittimità dell’interdittiva. La trattazione di merito è stata fissata al 15 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
La norma deve essere valutata anche con riferimento all’impresa individuale e applicata secondo un criterio di proporzionalità in relazione all’intensità del pericolo di condizionamento, ove concretamente sussistente.
Il nuovo art. 94.1 è richiamato quale parametro che avrebbe imposto di considerare l’applicabilità dell’art. 94-bis all’impresa individuale.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare e dell’accoglimento dell’istanza.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare della legittimità di un’informazione antimafia interdittiva, l’Amministrazione deve verificare, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicabilità delle misure meno gravose previste dall’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 anche nei confronti di un’impresa individuale.
- Quando il quadro indiziario evidenzi un pericolo di condizionamento mafioso concretamente sussistente, la valutazione della misura interdittiva o delle misure alternative deve rispettare un criterio di proporzionalità, rapportando la risposta amministrativa all’intensità del pericolo accertato.
- Il riesame prefettizio dell’informazione antimafia interdittiva, disposto in sede cautelare, deve essere preceduto dall’attivazione del contraddittorio procedimentale e deve considerare il complessivo quadro indiziario, nonché le indicazioni conformative contenute nell’ordinanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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