Cassazione Civile, Ordinanza n. 16141/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia origina da una domanda di risarcimento danni proposta in merito all’acquisto di una quota di partecipazione azionaria in una società, investimento che sarebbe risultato infruttuoso fino alla perdita del conferimento. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità dell’atto di citazione per assoluta incertezza sull’oggetto del giudizio. In appello, dopo la morte della parte originaria attrice, il processo era stato ritenuto interrotto e, secondo la Corte territoriale, il termine trimestrale per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. decorreva dalla comunicazione via PEC del decesso inviata dal difensore della parte deceduta ai difensori delle controparti, con conseguente tardività del ricorso in riassunzione depositato successivamente. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale ricostruzione, sostenendo che la comunicazione PEC del 5 settembre 2018 fosse una mera informazione di cortesia, priva di valore notificatorio e priva di idoneità a far decorrere il termine di riassunzione, anche perché non accompagnata dal certificato di morte; ha inoltre contestato la condanna alle spese, ritenuta ingiustificata nell’an e sproporzionata nel quantum.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la comunicazione via PEC del difensore della parte deceduta ai difensori costituiti delle altre parti, indirizzata alla casella certificata dell’avvocato, equivale a notificazione dell’evento interruttivo e fa decorrere il termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. dal momento della sua ricezione, senza necessità di allegare il certificato di morte; ha altresì precisato che l’effetto interruttivo è immediato e indipendente dalla successiva dichiarazione in udienza, che ha solo valore ricognitivo. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la liquidazione delle spese è avvenuta entro i parametri del d.m. n. 55 del 2014, in relazione a un valore di causa elevato e comunque indicato dallo stesso ricorrente, e che non era necessaria una motivazione ulteriore poiché non vi era stato scostamento dai parametri tabellari. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità alle parti resistenti ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo da parte del procuratore della parte colpita dalla morte produce l’effetto interruttivo del processo; l’allegazione del certificato di morte non è richiesta a pena di validità.
Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla notificazione o comunicazione idonea dell’evento interruttivo alle altre parti costituite.
Richiamato dal ricorrente connessamente al tema della estinzione del processo; la Corte non ne ha tratto un principio autonomo diverso da quello sull’estinzione per tardiva riassunzione.
La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite.
Richiamato nel motivo sulle spese, ma la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione secondo soccombenza.
La liquidazione dei compensi entro i parametri tabellari non richiede una motivazione specifica; la motivazione è necessaria solo se il giudice si discosta ulteriormente dai valori tabellari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La comunicazione via PEC inviata dal difensore della parte colpita da morte o altra causa di interruzione ai difensori delle altre parti costituite, se indirizzata alla casella certificata dell’avvocato e contenente in modo inequivoco l’evento interruttivo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione del processo.
- Ai fini dell’interruzione del processo ex art. 300 c.p.c., non è necessaria l’allegazione del certificato di morte o di altro documento probatorio, salvo contestazioni sulla non veridicità dell’evento dichiarato.
- L’effetto interruttivo del processo deriva ope legis dalla dichiarazione o notificazione dell’evento e non dipende da una successiva pronuncia del giudice, che ha solo funzione ricognitiva.
- Quando la liquidazione delle spese di lite resta entro i limiti dei parametri tabellari del d.m. n. 55 del 2014, il controllo di legittimità è limitato e non è richiesta una motivazione specifica sul quantum; la motivazione diventa necessaria solo per scostamenti dai parametri.
- La soccombenza costituisce il criterio ordinario di regolazione delle spese anche nei giudizi definiti con estinzione per tardiva riassunzione.
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