Cassazione Penale, Sentenza n. 10629/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto di calunnia (per una denuncia di smarrimento di assegni poi risultata falsa) censurando: 1) il rigetto della richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria in appello (volta a sentire la persona offesa Lupi, il geometra Calisi e acquisire documenti e perizie, per contestare la capacità mnestica di Lupi e la reale natura della consegna degli assegni); 2) la valutazione degli elementi costitutivi della calunnia, in particolare l'assenza del dolo richiesto (Mannelli sosteneva che gli assegni fossero stati dati in garanzia e non a pagamento di una consulenza); 3) il mancato riconoscimento della scriminante ex art. 54 c.p. (presunto stato di necessità per evitare il danno grave della perdita di reputazione e del protesto).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: la richiesta di rinnovazione istruttoria era esercizio del potere discrezionale del giudice d'appello e superflua alla luce delle prove già acquisite; la valutazione di merito dei giudici di merito (credibilità della querela di Lupi, riscontro nelle ammissioni parziali dell'imputato e nella testimonianza di Giuliano) era congrua e non soggetta a revisione in sede di legittimità; la scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. non era configurabile perché non sussisteva un pericolo attuale di danno grave che potesse essere evitato solo mediante un atto penalmente illecito. Di conseguenza il provvedimento di merito è stato confermato nella sostanza; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina l'acquisizione in dibattimento della querela resa dalla parte offesa; nel caso è stato ritenuto legittimo l'uso delle dichiarazioni raccolte in querela ai fini probatori
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e richiede che il giudice ritenga di non poter decidere sulla base degli atti di primo grado; il rigetto va valutato solo se sussisteva oggettiva necessità dell'adempimento, cosa non ravvisata nel caso
Prevede l'accertamento peritale sulle capacità della persona; la Corte ha ritenuto non necessaria la relativa produzione perché le prove già acquisite erano ritenute sufficienti
Lo stato di necessità scriminante richiede un pericolo attuale di danno grave non altrimenti evitabile; non è applicabile a bisogni economici che possono essere fronteggiati con comportamenti leciti
Norma che sanziona l'appropriazione del valore riscosso da chi incassa un titolo ricevuto in garanzia; è stata evocata dalla difesa quale possibile ricostruzione alternativa, ma non ha trovato riscontro probatorio sufficiente
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è uno strumento eccezionale: il giudice di merito può rifiutarla se ritiene di poter decidere con il materiale probatorio già prodotto; per ottenerla in cassazione occorre dimostrare l'oggettiva necessità di nuove acquisizioni
- Le dichiarazioni rese in querela e riscontri probatori (ammissioni parziali, testimonianze concordanti) possono costituire base sufficiente per la condanna, e la Cassazione non riesamina liberamente la valutazione di credibilità dei fatti salvo vizi palesi
- Per configurare il dolo nella calunnia è necessario dimostrare la consapevolezza dell'innocenza della persona accusata; la mera spiegazione alternativa (es. assegni dati come garanzia) deve essere sostenuta da elementi probatori concreti per superare la ricostruzione accusatoria
- La scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. non copre situazioni di bisogno economico che possono essere fronteggiate con mezzi leciti; occorre provare un pericolo attuale e grave non altrimenti evitabile
- In sede di impugnazione in Cassazione non è consentito chiedere una semplice riconsiderazione del merito o una diversa valutazione delle prove già valutate dai giudici di merito senza indicare errori di diritto o vizi logico-motivazionali evidenti
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