Cassazione Penale, Sentenza n. 32334/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato l'ordinanza del 05/05/2025 del giudice dell'esecuzione della Corte d'Appello di Catanzaro sostenendo la violazione di legge in relazione all'art. 441, comma 2, c.p.p. e all'art. 78 c.p. La censura verteva sul criterio di calcolo della pena quando, in sede di esecuzione, si riconosce la continuazione tra reati assolti in distinti procedimenti celebrati con il rito abbreviato e sulla conseguente applicazione della diminuzione per il rito: in particolare si contestava che la riduzione prevista per il rito abbreviato non fosse stata correttamente computata rispetto al limite di pena dell'art. 78 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che, in sede di esecuzione, quando si procede al cumulo di pene derivanti da distinti procedimenti celebrati con rito abbreviato, la diminuzione per il rito va applicata prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 c.p. (massimo 30 anni). La Corte ha ritenuto corretta l'operazione del giudice dell'esecuzione, il quale, respinta la richiesta difensiva di operare la riduzione solo dopo l'applicazione dell'art. 78 c.p., ha determinato la pena finale in anni 23 e giorni 10 di reclusione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta
Costituisce il limite massimo del cumulo materiale. Tuttavia, in sede di esecuzione, la giurisprudenza e la sentenza confermata hanno stabilito che la riduzione derivante dal rito abbreviato si applica prima dell'operazione moderatrice prevista dall'art. 78 c.p.
art. 441, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come base della diminuzione per il rito abbreviato nel processo di cognizione; la Corte rileva che il vantaggio del rito è garantito in ogni singolo processo, ma non può essere duplicato in sede esecutiva per il cumulo di pene provenienti da distinti procedimenti.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Ragion d'essere della diminuzione nel singolo processo: assicura il vantaggio dell'abbreviato nell'ambito del processo in cui è stato esercitato e non impone la sua applicazione in sede esecutiva per cumuli tra procedimenti autonomi.
art. 663, comma 1, cod. proc. pen.
quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene
In sede esecutiva il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi richiamando le norme sul concorso di pene (art. 80 c.p. e correlate), il che giustifica l'applicazione della riduzione per il rito prima dell'operazione moderatrice del cumulo materiale.
Richiamato come principio generale sulle norme applicabili al concorso di pene; supporta l'applicazione delle regole sul cumulo e sulla determinazione delle pene in esecuzione.
art. 3 Cost.
La Corte ha richiamato il principio di uguaglianza solo per escludere la fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa alla non applicazione della diminuente in sede esecutiva: la diversità di trattamento ha giustificazione razionale nelle differenze giuridiche delle posizioni processuali e nel principio di intangibilità del giudicato.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra fase di cognizione (giudizio) e fase di esecuzione: le regole di calcolo della pena possono variare tra le due fasi
- Quando vi sono più sentenze provenienti da distinti procedimenti celebrati con rito abbreviato, in sede di esecuzione la diminuzione per il rito va applicata prima dell'operazione moderatrice del cumulo materiale (art. 78 c.p.)
- Il vantaggio del rito abbreviato (diminuzione della pena) è garantito in ciascun processo in cui è stato scelto, ma non può essere "duplicato" in sede esecutiva per ottenere un'ulteriore riduzione complessiva oltre quanto previsto dal regime del cumulo
- Il giudice dell'esecuzione ha poteri limitati e deve conformarsi alla disciplina del cumulo e alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità; il pubblico ministero ha il compito di determinare la pena da eseguirsi ai sensi dell'art. 663 c.p.p.
- Eventuali questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto alla diversa applicazione della diminuente tra fase di cognizione ed esecuzione sono frequentemente respinte: la diversità di trattamento è ritenuta giustificata da ragioni processuali e dal principio di intangibilità del giudicato
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