Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02986/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La vicenda nasce da un'esecuzione forzata presso terzi promossa da una creditrice sulla base di un'ordinanza di assegnazione di crediti pignorati resa in una precedente procedura esecutiva, nella quale la banca aveva assunto la posizione di terza pignorata. Dopo una prima opposizione all'esecuzione, parzialmente accolta, la debitrice esecutata ha proposto una nuova opposizione ex art. 615 c.p.c., eccependo la compensazione del credito azionato con un proprio controcredito di importo superiore. Nel giudizio di merito instaurato a seguito della sospensione dell'esecuzione, la creditrice opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, inoltre, l'accertamento di un proprio credito verso la banca almeno pari a euro 5.100,00. Il Tribunale di Roma ha però dichiarato la propria incompetenza per valore, ritenendo competente il giudice di pace. La creditrice ha quindi proposto regolamento di competenza, articolando due motivi, ma la banca intimata non ha svolto difese. La Corte, prima di esaminare la competenza, ha rilevato d'ufficio che nel giudizio di opposizione all'esecuzione per espropriazione presso terzi non era stato evocato il terzo pignorato, litisconsorte necessario; la stessa omissione era presente anche nel giudizio di legittimità. Ha quindi ritenuto nullo l'intero giudizio di merito e il provvedimento sulla competenza impugnato.

La decisione

La Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., rilevando il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione del terzo pignorato, qualificato come litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi. Ha disposto la rimessione delle parti davanti al giudice originariamente adito, affinché il contraddittorio sia regolarizzato e il giudizio venga rinnovato, ivi compresa la verifica della competenza. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione era il giudizio di merito in cui si è verificato il vizio del contraddittorio; la Corte considera che, in tale tipo di opposizione presso terzi, il terzo pignorato deve partecipare come litisconsorte necessario.

  • art. 543 c.p.c.

    È richiamato per identificare la procedura di espropriazione presso terzi alla quale si applica il principio del litisconsorzio necessario del terzo pignorato.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare la pronuncia impugnata e rimettere le parti al giudice di primo grado quando il giudizio di merito sia affetto da nullità per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso per regolamento di competenza.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    È evocato nel richiamo giurisprudenziale quale modello della rimessione al primo giudice in presenza di violazione del litisconsorzio necessario non rilevata nei gradi di merito.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    È richiamato per affermare che, in sede di regolamento di competenza, la Corte può rilevare d'ufficio l'improponibilità originaria dell'azione, analogamente a quanto accade per il difetto di integrità del contraddittorio.

  • art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973

    È menzionato a conferma che il principio sul litisconsorzio necessario del terzo pignorato vale anche per la riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzioni in base al tipo di opposizione o alla fase processuale.
  • La mancata evocazione di un litisconsorte necessario determina la nullità dell'intero giudizio di merito e del provvedimento che lo definisce, nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • In sede di regolamento di competenza la Corte può e deve rilevare d'ufficio il difetto di integrità del contraddittorio, poiché la decisione sulla competenza presuppone un valido rapporto processuale tra tutte le parti necessarie.
  • Quando il contraddittorio non è integro, la Corte non deve regolare la competenza ma annullare la decisione impugnata e rimettere le parti al giudice di primo grado per la previa regolarizzazione del contraddittorio e la rinnovazione dell'attività processuale.
  • La questione della regolare costituzione del contraddittorio precede logicamente quella della competenza e, se manca un litisconsorte necessario, la pronuncia sulla competenza è inutiliter data.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.