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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1211/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto parzialmente la continuazione tra più sentenze irrevocabili e rideterminato la pena complessiva. Due motivi: (1) vizio di motivazione e errore di calcolo nella determinazione della pena per continuazione, perché il giudice avrebbe utilizzato come base per la sentenza sub b) una pena di tre anni e otto mesi anziché tre anni, e non avrebbe adeguatamente espresso il ragionamento relativo all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato; (2) violazione di legge per avere escluso la continuazione tra i reati principali e l'episodio estorsivo di Padova (sentenza sub d), sostenendo che la struttura unitaria della 'ndrangheta imponeva il riconoscimento di un medesimo disegno criminoso anche tra articolazioni territoriali diverse.

La decisione

La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato un errore di calcolo del giudice dell'esecuzione: la pena presa a base per la sentenza sub b) era di tre anni, non di tre anni e otto mesi, e l'errato presupposto ha alterato la misura dell'aumento per continuazione; pertanto l'ordinanza è annullata limitatamente alla misura dell'aumento di pena e il procedimento viene rinviato al giudice di merito per rieseguire il calcolo assumendo come base la pena effettiva di tre anni per la sentenza sub b). Sul secondo motivo il ricorso è stato rigettato: la Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello che ha escluso la continuazione con l'episodio estorsivo veneto, ritenendolo estemporaneo e non programmato sin dall'ingresso nell'associazione, nonostante la comune appartenenza alla 'ndrangheta; quindi la esclusione del vincolo con la sentenza sub d) è corretta.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina l'aumento di pena per il reato continuato; la Cassazione precisa che, nel rideterminare la pena, il giudice deve scorporare le condotte, individuare il reato più grave e calcolare gli aumenti distintamente per ciascun reato satellite.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure in materia di esecuzione che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra condanne irrevocabili; applicazione in 'executivis' richiede la stessa verifica della sussistenza dei presupposti della continuazione effettuata in sede di cognizione.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la diminuzione della pena per il rito abbreviato; la Corte ricorda che, quando i reati satelliti sono stati giudicati con rito abbreviato, l'aumento per continuazione è soggetto alla riduzione premiale e il giudice deve specificare di averne tenuto conto (la riduzione è aritmeticamente predeterminata).

  • Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013

    Richiamata in ordine all'individuazione del giudice al quale rinviare per il ricalcolo della pena; istruisce sul criterio di competenza per il giudice di rinvio in materia esecutiva.

Massime di principio

  • Nel riconoscimento della continuazione tra condanne irrevocabili provenienti da distinti giudizi abbreviati, il giudice dell'esecuzione deve: a) scorporare le violazioni già unificate ai sensi dell'art. 81 c.p.; b) individuare il reato più grave; c) determinare la pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato; d) applicare gli aumenti distinti per ciascun reato satellite; e) infine applicare la diminuente per il rito abbreviato sull'insieme ottenuto. Se si parte dalla pena già diminuita, occorre esplicitare che anche gli aumenti sono stati calcolati tenendo conto della diminuente.
  • L'aumento per continuazione relativo a reati satellite giudicati con rito abbreviato è soggetto alla riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p.; il giudice deve in motivazione dichiarare di averla applicata (la quantificazione è aritmeticamente predeterminata).
  • La continuità tra reato associativo (art. 416-bis) e reati 'fine' posteriore all'adesione non è automatica: è necessario che i reati successivi risultassero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso nel sodalizio. La mera appartenenza alla stessa compagine criminosa o l'omogeneità ideologica non bastano a fondare la continuazione se l'episodio successivo è occasionale o estemporaneo.
  • Errori aritmetici o di calcolo nella determinazione degli aumenti per continuazione possono giustificare l'annullamento parziale dell'ordinanza e il rinvio per il corretto ricalcolo; pertanto il controllo formale dei conteggi è cruciale in sede esecutiva.
  • La valutazione circa la programmabilità di un reato deve tenere conto di indici esteriori significativi (contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, finalità comuni) e non può basarsi solo sulla circostanza dell'appartenenza associativa.

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