Cassazione Civile, Ordinanza n. 33914/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall'imposizione, da parte della pubblica amministrazione, di una servitù di metanodotto su un fondo di proprietà della società ricorrente, su iniziativa della società beneficiaria dell'opera. La Corte d'appello aveva determinato l'indennità di asservimento sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta attendibile, e aveva escluso il risarcimento del cosiddetto danno secondario, correlato alla ridotta fruibilità del bene, ritenendolo una duplicazione dell'indennità già riconosciuta. La società proprietaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115, 195 e 196 c.p.c. per non avere la Corte territoriale valorizzato le critiche mosse alla CTU e per avere aderito acriticamente alle sue conclusioni; 2) violazione dell'art. 36, comma 7, d.l. n. 223/2006 e degli artt. 32, 37 e 44 TUE, assumendo che il criterio di stima del terreno fosse errato perché avrebbe dovuto applicarsi la percentuale del 30% e non del 20%; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 191 c.p.c. per avere la Corte d'appello, dopo aver aderito alla CTU, negato senza adeguata motivazione il danno secondario da ridotta fruibilità; 4) violazione degli artt. 32, 37 e 34 TUE, sostenendo che l'incidenza dell'asservimento fosse quasi equivalente a quella di un esproprio e che il danno alla fruibilità non potesse essere qualificato come mera duplicazione dell'indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, specificità e coerenza con il vizio denunciato; il secondo è stato reputato infondato quanto alla pretesa applicabilità vincolante del criterio fiscale richiamato, e inammissibile quanto alle ulteriori censure per genericità. Il terzo motivo è stato accolto perché la Corte territoriale, nel discostarsi dalla CTU sul punto del danno secondario, non aveva svolto una critica motivata e logicamente ancorata agli elementi processuali, ma aveva motivato in modo tautologico e assertivo. Il quarto motivo è rimasto assorbito per effetto dell'accoglimento del terzo.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione delle prove e della consulenza tecnica; il motivo è stato però dichiarato inammissibile o comunque, nel terzo motivo, è stato accolto per difetto di adeguata motivazione nel discostarsi dalla CTU.
art. 116 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla valutazione del materiale probatorio e alla consulenza tecnica; la Corte ribadisce che il giudice può discostarsi dalla CTU solo con motivazione critica e congrua.
art. 191 c.p.c.
Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio e alla sua valutazione da parte del giudice.
art. 195 c.p.c.
Invocato con riguardo al contraddittorio nella CTU e alle osservazioni del consulente di parte; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 196 c.p.c.
Invocato insieme agli artt. 115 e 195 c.p.c. sul tema della consulenza tecnica; il motivo è stato ritenuto inammissibile.
art. 36, comma 7, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
La Corte afferma che la disposizione ha natura e finalità fiscali e che il criterio di valutazione da essa previsto non è vincolante al di fuori del suo specifico ambito, specie in materia espropriativa dove la stima resta influenzata dall'equità.
L. 4 agosto 2006, n. 248
Citata quale legge di conversione del d.l. n. 223/2006.
art. 32 TUE
Richiamato dal ricorrente come parametro espropriativo/indennitario, ma senza accoglimento della censura nei motivi esaminati.
art. 37 TUE
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione dell'indennità; la censura è stata respinta o dichiarata inammissibile nei motivi scrutinati.
art. 44 TUE
Richiamato dal ricorrente; la censura connessa è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
art. 34 TUE
Richiamato nel quarto motivo, poi assorbito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che censuri la consulenza tecnica d'ufficio deve rispettare un rigoroso onere di autosufficienza: occorre riprodurre il contenuto delle critiche già formulate al CTU e indicare dove esse siano state svolte nel processo, altrimenti la censura è inammissibile.
- La deduzione di un error in iudicando richiede argomentazioni specifiche e intelligibili, con l'indicazione delle concrete affermazioni della sentenza che si assumono contrastanti con la norma o con l'interpretazione giurisprudenziale; una denuncia generica è inammissibile.
- Il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico, ma se intende discostarsene deve farlo con una valutazione critica, ancorata agli atti e logicamente motivata, indicando gli elementi che rendono erroneo l'elaborato peritale.
- In materia di asservimento/espropriazione, un criterio di stima previsto per finalità fiscali non si applica automaticamente alla determinazione dell'indennità, perché la valutazione espropriativa segue regole proprie e può essere influenzata da criteri equitativi.
- La qualificazione di un pregiudizio come "danno secondario" o come voce distinta dall'indennità già liquidata richiede una motivazione puntuale: non è sufficiente affermare in modo apodittico che si tratti di duplicazione del ristoro.
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