Cassazione Civile, Ordinanza n. 16664/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione المالية)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2003 emesso nei confronti di un soggetto nominato custode giudiziario della quota del 16,67% di una società a responsabilità limitata. L'Ufficio contestava la mancata dichiarazione degli utili distribuiti dalla società partecipata e confluiti nell'amministrazione giudiziaria. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, e la commissione regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che il custode, pur tenuto alla gestione della quota, non avesse mai avuto la disponibilità dei redditi di capitale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 6, 45 e 131 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che la sentenza avesse erroneamente escluso la soggettività passiva del custode giudiziario e il conseguente obbligo dichiarativo, facendo leva sulla pretesa mancanza di prova della percezione del reddito. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita eccentricità rispetto al decisum e per pretesa violazione del principio di doppia conforme.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal controricorrente, osservando che il ricorso consentiva piena cognizione della controversia e che la doppia conforme rileva solo per il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre qui era denunciata violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che il custode-amministratore, quale ausiliario di giustizia e soggetto attivo nella gestione del patrimonio sequestrato, è gravato dagli obblighi fiscali relativi al periodo di custodia, senza che rilevi la mancata disponibilità materiale delle somme o la successiva destinazione dei proventi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate, mentre il controricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione di legge
La censura era correttamente prospettata come violazione di legge, non come vizio motivazionale; pertanto il principio della doppia conforme non ne comportava l'inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte afferma che la preclusione derivante dalla doppia conforme riguarda solo il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
È richiamato per escludere che la doppia conforme determini inammissibilità del ricorso proposto per violazione di legge.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito, rigettando l'originario ricorso introduttivo.
È richiamato come base del sequestro giudiziario civile nel cui ambito opera il custode.
art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È invocato dall'Ufficio a sostegno della soggettività passiva e dell'obbligo dichiarativo del custode.
art. 45 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È invocato dall'Ufficio a sostegno della tassazione dei redditi di capitale oggetto di custodia.
art. 131 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È invocato dall'Ufficio a sostegno dell'obbligo fiscale gravante sul custode in relazione ai redditi prodotti durante la custodia.
art. 5, comma 4, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
È invocato dall'Ufficio per fondare l'obbligo dichiarativo in capo al custode giudiziario.
Massime di principio
- Nel sequestro giudiziario civile, il custode-amministratore non è un mero detentore passivo dei beni, ma un ausiliario di giustizia che esercita una funzione attiva di gestione del patrimonio sequestrato sotto il controllo del giudice.
- Gli obblighi fiscali connessi ai redditi prodotti dal bene o dalla partecipazione sequestrata gravano sul custode per il periodo in cui la custodia è in corso, a prescindere dalla materiale disponibilità delle somme da parte sua.
- Ai fini dell'obbligo dichiarativo non è decisiva la circostanza che i proventi siano stati poi versati ad altro soggetto o al difensore della parte, se durante il periodo d'imposta essi sono maturati nel patrimonio sottoposto a custodia.
- Il principio della doppia conforme non determina inammissibilità quando il ricorso per cassazione deduce violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., essendo riferito al solo vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- Se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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