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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23143/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce dalla locazione, iniziata nel 1979, di un comprensorio di fabbricati adibito a struttura sanitaria. Il locatore ha dedotto che, al momento di un sopralluogo del 2005 e poi alla restituzione del bene nel 2006, i locali versavano in grave degrado, con documentazione e arredi abbandonati, danni da vandalismo e un ingente pregiudizio all'immobile, quantificato in oltre 2,3 milioni di euro. Il primo giudice ha condannato solo l'azienda sanitaria, in misura ridotta, e ha accolto le domande di manleva verso le assicuratrici. In appello, la corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'appello principale del locatore, ha accolto gli appelli delle assicurazioni, ha rigettato la manleva e ha condannato l'azienda sanitaria a un importo risarcitorio maggiore. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la decisione per avere ritenuto necessaria un'appello incidentale, anziché la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., delle difese sulla legittimazione passiva e sul quantum, sostenendo di non essere stata totalmente soccombente e di poter riproporre le questioni già dedotte in primo grado; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sulla locazione e sulla responsabilità del conduttore, sostenendo che dopo la risoluzione consensuale del contratto non potessero essere estesi oltre misura gli obblighi di custodia e che, comunque, la corte avrebbe dovuto distinguere il regime probatorio della responsabilità contrattuale da quello extracontrattuale, non potendo imputarle i danni verificatisi tra risoluzione e riconsegna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha osservato che la ricorrente non ha adeguatamente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata e, soprattutto, che la parte rimasta parzialmente soccombente su un punto deciso espressamente dal primo giudice deve proporre appello incidentale per evitare il giudicato interno; non è sufficiente la mera riproposizione di mere difese quando il capo sia stato già oggetto di decisione sfavorevole, anche solo indirettamente. Sul secondo ha affermato che la risoluzione consensuale del contratto non fa venir meno l'obbligo restitutorio del conduttore, disciplinato dall'art. 1590 c.c., e che fino all'effettiva riconsegna il conduttore resta tenuto a custodire il bene e risponde contrattualmente dei danni da ritardata restituzione, con conseguente applicazione del relativo regime probatorio. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di appello incidentale, ma la Corte ha ritenuto corretta l'impostazione che esige il gravame incidentale quando il capo sia stato deciso sfavorevolmente al parzialmente soccombente.

  • art. 346 c.p.c.

    La mera riproposizione è sufficiente solo per domande ed eccezioni non accolte e non esaminate; non basta quando la questione sia stata già decisa in senso sfavorevole, anche implicitamente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato ai fini della distribuzione dell'onere probatorio; la Corte conferma che, in tema di responsabilità del conduttore per ritardata restituzione, opera il relativo regime contrattuale di prova.

  • art. 1587 c.c.

    Il conduttore deve servirsi della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.

  • art. 1588 c.c.

    Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata, salvo provi che siano derivati da causa a lui non imputabile.

  • art. 1590 c.c.

    Dopo lo scioglimento del contratto permane l'obbligo di restituire la cosa nello stato in cui è stata ricevuta, salvo il deterioramento o consumo derivante dall'uso conforme al contratto.

  • art. 1591 c.c.

    La responsabilità del conduttore per ritardata restituzione è di natura contrattuale e permane fino all'effettiva riconsegna del bene, anche se il rapporto sia stato risolto.

  • art. 1177 c.c.

    L'obbligo di consegna implica custodia della cosa fino alla consegna effettiva, con mantenimento del bene nello stato in cui si trova al sorgere dell'obbligazione.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale base del giudicato interno quando la parte non impugna il capo deciso sfavorevolmente.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per escludere il rilievo officioso in appello di eccezioni coperte da giudicato interno e per distinguere i casi in cui è necessaria l'impugnazione incidentale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro di legittimità per la denuncia di violazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma non è stata accolta alcuna censura sul vizio motivazionale.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte rileva il difetto di specificità del primo motivo per mancata riproduzione/localizzazione degli atti processuali richiamati.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale in Cassazione, richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ha condotto ad una diversa soluzione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ha modificato l'esito della decisione.

Massime di principio

  • In tema di impugnazioni, quando un capo della sentenza di primo grado è stato espressamente o indirettamente deciso in senso sfavorevole alla parte, la sua devoluzione al giudice d'appello richiede appello incidentale; la mera riproposizione è invece sufficiente solo per le questioni rimaste non esaminate o assorbite.
  • La distinzione tra mera difesa riproposta e appello incidentale dipende dal contenuto della decisione di primo grado: se il giudice ha già rigettato la questione, anche implicitamente, si forma giudicato interno se la parte non impugna.
  • Nella locazione, la risoluzione del contratto non estingue l'obbligo del conduttore di restituire il bene e di custodirlo sino all'effettiva riconsegna; pertanto i danni intervenuti fino a quel momento ricadono nel perimetro della responsabilità contrattuale del conduttore.
  • La responsabilità del conduttore per ritardata o inesatta restituzione dell'immobile è disciplinata dall'art. 1591 c.c. e non ha natura extracontrattuale: ne consegue che il relativo regime probatorio resta quello proprio dell'inadempimento contrattuale.
  • Il conduttore risponde dei danni riscontrati al momento della riconsegna, salvo che dimostri che essi derivano da causa a lui non imputabile o rientrano nel normale deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeMoraImpugnazioni
RamiLocazioniObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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