Cassazione Penale, Sentenza n. 18889/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 16/03/2021. Il giudice monocratico aveva ritenuto l'appello inammissibile per presunta violazione dei requisiti previsti dall'art. 24 del decreto legge n. 137/2020 (deposito via PEC con firma digitale). La difesa ha contestato tale decisione sostenendo che l'atto di appello era stato sottoscritto digitalmente (firma PAdES), trasmesso al corretto indirizzo PEC della Sezione VIII del Tribunale di Roma il 28/07/2021 alle ore 16:37, come dimostrato dalla ricevuta di avvenuta consegna, e che la copia informatica era immodificabile (relazione tecnica del prof. Eduardo Arena); inoltre l'atto conteneva anche la sottoscrizione autografa del difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per l'ulteriore corso. In sintesi, la Corte ha ritenuto che dall'esame del fascicolo risultava la corretta sottoscrizione digitale e l'invio all'indirizzo PEC indicato, quindi l'appello doveva essere considerato ammissibile; il richiamo della sentenza della Sesta Sezione n. 24714/2021 non era pertinente al caso (quella pronuncia riguarda le impugnazioni inviate dal pubblico ministero).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 1
Norma sostanziale che punisce la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; da cui deriva la condanna di primo grado per il fatto oggetto del procedimento (49,6 grammi di cocaina).
decreto legge n. 137 del 2020, art. 24 (commi 4, 6-bis, 6-ter, 6-sexies)
Il comma 4 consente il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati; il comma 6-bis richiede che l'atto in forma di documento informatico sia sottoscritto digitalmente e che gli allegati siano trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente per conformità; il comma 6-ter stabilisce che l'impugnazione sia trasmessa tramite PEC dall'indirizzo del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento; il comma 6-sexies stabilisce i casi di inammissibilità (a-e).
Disciplina i requisiti formali per il deposito telematico delle impugnazioni da parte delle parti private: necessario l'uso della PEC registrata, la firma digitale sull'atto e sulle copie per immagine, l'invio all'indirizzo PEC istituito per l'ufficio; la mancata osservanza delle specifiche previste dal comma 6-sexies comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
codice di procedura penale, artt. 581, 582, comma 1, 583
Richiamati dall'art. 24 per i limiti e le compatibilità delle modalità di deposito telematico; il testo dell'art. 24 precisa le deroghe e i nessi con tali norme processuali (ad es. non si applica l'art. 582, comma 2, alle impugnazioni via PEC ex art. 24).
decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, art. 7
Predispone il Registro generale degli indirizzi certificati e le modalità tecniche per l'uso degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari; l'art. 24 del d.l. 137/2020 rinvia a tali elenchi per individuare gli indirizzi PEC a cui inviare i depositi con valore legale.
sentenza Corte di Cassazione, Sez. VI, n. 24714 dell'11/05/2021 (Rv. 281529)
Precedente secondo cui l'art. 24 del d.l. 137/2020 consente la modalità di deposito via PEC alle sole parti private e non al pubblico ministero; pertanto le impugnazioni del PM inviate via PEC risultano inammissibili. La Corte ha ritenuto tale principio non pertinente al caso in esame, che riguardava un deposito effettuato da un difensore privato.
Massime di principio
- Per le impugnazioni presentate via PEC da parte del difensore, occorre che l'atto sia sottoscritto digitalmente e inviato dall'indirizzo PEC del difensore presente nel Registro generale degli indirizzi certificati al corretto indirizzo PEC dell'ufficio destinatario indicato nel provvedimento del Direttore generale: il rispetto di queste condizioni rende l'appello ammissibile.
- La prova della corretta trasmissione tramite PEC (ricevuta di avvenuta consegna, timbri temporali della firma digitale, log PEC) e la relazione tecnica sull'immodificabilità del documento informatico costituiscono elementi idonei a dimostrare la conformità formale richiesta dall'art. 24.
- Le disposizioni di art. 24 d.l. 137/2020 devono essere applicate con attenzione fattuale: un'accertata inviatazione dal PEC corretto e una firma digitale valida escludono l'inammissibilità; errori di verifica da parte dell'ufficio possono essere annullati in sede di cassazione.
- Le regole di deposito via PEC previste dall'art. 24 si riferiscono alle parti private; il pubblico ministero non può validamente impugnare tramite PEC secondo il precedente della Sesta Sezione, principio da verificare caso per caso.
- Le copie digitali "per immagine" degli allegati devono essere sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità: la mancanza di tale sottoscrizione rientra tra le ipotesi espressamente previste di inammissibilità.
- Se il giudice dichiara inammissibile un'impugnazione sulla base di una errata valutazione documentale (es. inesatta verifica della PEC o della firma), la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza e disporre la prosecuzione del giudizio di merito.
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