Cassazione Penale, Sentenza n. 44881/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al dolo, sostenendo che il televisore di provenienza furtiva era stato consegnato al ricorrente dal Cutaia come pagamento di un debito e che i contatti tra i due erano finalizzati al recupero del prestito; 2) omessa applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), rilevando che il danno (circa 200 euro) è esiguo e che il ricorrente è incensurato e privo di altre pendenze, per cui il diniego della causa di non punibilità sarebbe motivato in modo lacunoso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo al dolo, ritenendo non manifestamente illogica la valutazione della Corte d'Appello: la versione difensiva della consegna del televisore è priva di riscontri concreti e generica, mentre elementi probatori (tabulati telefonici e presenza comprovata del Cutaia con il prevenuto) dimostrano rapporti qualificati tali da escludere l'asserita inconsapevolezza. Quanto all'art. 131-bis cod.pen., la Corte ha invece annullato la sentenza limitatamente a questo punto e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio sulla possibile esclusione della punibilità, perché la motivazione territoriale è risultata insufficiente e non ha operato la necessaria valutazione complessiva prevista dalla giurisprudenza e dall'art. 133 cod.pen. Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
dispone la trattazione con contraddittorio cartolare
La trattazione del ricorso in Cassazione si è svolta per via cartolare ai sensi della norma richiamata
art. 530, comma secondo, cod.proc.pen.
menzionata in relazione all'assoluzione del coimputato Cutaia
L'assoluzione di Cutaia per insufficienza di prove (art. 530, comma secondo) non preclude che il giudice ritenga sussistente la responsabilità dell'altro imputato sulla base di elementi specifici a suo carico
causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia svolto la valutazione complessiva richiesta per l'applicazione della causa di non punibilità e ha quindi annullato la decisione limitatamente a questo profilo
richiamato come criterio per la valutazione della tenuità
L'art. 133 (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno) deve essere considerato congiuntamente dall'interprete quando si valuta l'applicabilità dell'art. 131-bis; la motivazione deve esplicitare tali elementi
Massime di principio
- La mera dichiarazione dell'imputato che un bene rubato gli sia stato consegnato in pagamento di un debito non è sufficiente: occorrono elementi di riscontro concreti (tempi, modalità, documentazione) per escludere il dolo della ricettazione
- L'assoluzione di un coimputato per insufficienza di prove non impedisce la condanna dell'altro imputato se sussistono autonomi elementi probatori (es. tabulati telefonici, presenza contestuale) che dimostrino la conoscenza o la consapevolezza della provenienza illecita
- Per negare l'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. il giudice deve compiere una valutazione complessiva e motivata ai sensi dell'art. 133 cod.pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno); richiami generici alla "personalità" o espressioni di stile sono insufficienti
- Se la motivazione sulla tenuità del fatto è superficiale o lacunosa, la Cassazione annulla limitatamente a quel profilo e rinvia per un nuovo esame, senza rimettere in discussione gli altri aspetti della decisione
- Prove tecniche e indizi oggettivi (es. tabulati telefonici, riscontri sulla presenza) possono prevalere su versioni difensive non documentate e giustificare la valutazione del dolo
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