Cassazione Penale, Sentenza n. 25813/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e poi in appello per la vendita/detenzione di capi di abbigliamento contraffatti e per la ricettazione di alcuni gioielli, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla ricettazione: i giudici di merito avrebbero fondato l'affermazione di responsabilità sulla sola disponibilità dei beni, senza ricostruire il momento acquisitivo né indicare elementi concreti da cui desumere un acquisto o una ricezione da terzi; la detenzione e vendita dei capi sarebbero compatibili solo con il reato ex art. 474 c.p., ma non con l'art. 648 c.p. Inoltre la motivazione sarebbe circolare, perché la illiceità dei beni sarebbe stata desunta dalla modalità di vendita e la vendita illegale dalla presunta illiceità dei beni. Quanto ai gioielli, la difesa ha sostenuto che la loro origine lecita non era stata confutata. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione sulla confisca di denaro e capi di abbigliamento, per mancato accertamento del nesso di pertinenzialità e per assenza di indicazioni su importo, titolo della confisca e ragioni del collegamento col reato. Con il terzo motivo ha dedotto travisamento del fatto sulla titolarità della partita IVA, ritenendo erronea l'affermazione secondo cui l'imputato ne fosse privo, dato che dagli atti risultava documentazione fiscale; tale errore avrebbe inciso sul ragionamento sulla illiceità dell'attività svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo in parte. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ricettazione dei gioielli, ritenendo che per quei beni non fosse stato individuato neppure in modo generico il reato presupposto né risultasse alcun elemento probatorio, anche solo logico, della provenienza illecita: il fatto è stato quindi dichiarato insussistente, con ordine di restituzione dei gioielli all'imputato. Nel resto il ricorso è stato rigettato: è stata confermata l'affermazione di responsabilità per la ricettazione della merce contraffatta, perché la consapevolezza della provenienza illecita poteva desumersi da plurimi indici (assenza di licenza, di fatture o bolle, mancata indicazione delle modalità di pagamento, assenza di dati idonei a provare un rapporto commerciale lecito e buona fede); il terzo motivo sulla partita IVA è stato ritenuto irrilevante o comunque non decisivo. Il secondo motivo sulla confisca è stato dichiarato non scrutinabile perché non ritualmente devoluto in appello. Conseguentemente la pena è stata rinviata ad altra sezione della Corte di appello per la rideterminazione, essendo venuto meno uno dei due capi di ricettazione.
Norme richiamate
richiamato come fattispecie ritenuta sussistente per la detenzione/vendita di merce contraffatta; la Corte osserva che tali condotte sono coerenti con questo reato ma non bastano, da sole, a fondare la ricettazione
la ricettazione richiede l'acquisto o la ricezione di cose provenienti da delitto e la prova del dolo può essere desunta da indici sintomatici; per i gioielli, tuttavia, mancava l'individuazione del reato presupposto e qualsiasi prova della provenienza illecita
art. 611, commi 1-bis e 1-ter, c.p.p.
richiamato per la trattazione scritta del procedimento in cassazione in assenza di tempestiva richiesta di discussione
impedisce di dedurre in cassazione questioni non ritualmente devolute in appello, salvo questioni rilevabili d'ufficio o non proponibili prima
richiamato per la comunicazione immediata al procuratore generale a seguito della decisione
citato nella definizione tassonomica come istituto, ma non risulta applicato nella decisione
Massime di principio
- Nel delitto di ricettazione, la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene può essere desunta da qualsiasi elemento sintomatico, anche dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, perché tale condotta è rivelatrice di volontà di occultamento e può essere compatibile con un acquisto in mala fede.
- Ai fini della ricettazione non è necessario ricostruire in modo completo e dettagliato il reato presupposto; è sufficiente che esso sia individuato almeno nella sua tipologia e che la provenienza illecita del bene risulti da prove logiche. Se manca perfino un'indicazione generica del reato presupposto e non vi sono elementi probatori, la ricettazione non è configurabile.
- La detenzione o vendita di merce contraffatta può costituire indice della consapevolezza dell'illecito e, se accompagnata da ulteriori elementi negativi (assenza di documenti fiscali, di licenza, di modalità lecite di pagamento), è idonea a sostenere il dolo di ricettazione rispetto ai beni provenienti da delitto.
- In cassazione non possono essere prospettate questioni non ritualmente devolute al giudice di appello, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non fossero proponibili prima; il principio del tantum devolutum quantum appellatum preclude il sindacato su punti ormai stabilizzati.
- Il dolo della ricettazione può essere integrato anche a titolo di dolo eventuale, quando l'agente si rappresenti la concreta possibilità della provenienza delittuosa del bene e accetti il rischio, non potendosi ridurre la condotta a mera negligenza nel controllo della provenienza.
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