Cassazione Penale, Sentenza n. 32174/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Palumbo impugna per cassazione la conferma della condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.), denunciando la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.6) c.p. nonostante il risarcimento del danno sia stato effettuato prima del giudizio. Il motivo si articola in due profili: (1) la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso l'attenuante ritenendo che il risarcimento provenisse da soggetto terzo (la compagnia assicurativa) e non dall'imputato, non valutando che l'assicuratore agiva in nome e per conto dell'imputato; (2) la Corte d'appello avrebbe infine escluso l'attenuante perché non risultava risarcita la fondazione "CiaoVinny Onlus", costituitasi parte civile, pur essendo secondo il ricorrente un ente esponenziale non riconducibile alla qualifica di persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo profilo la Corte afferma il principio che il pagamento operato dall'impresa assicuratrice può integrare l'ipotesi attenuante dell'art. 62, n.6) c.p., purché il pagamento sia riconducibile alla volontà dell'autore del reato (ad esempio perché l'assicurato ha incaricato l'assicuratore o ne ha successivamente fatto proprio l'atto). La Corte rileva che, nel caso concreto, il pagamento proveniva da compagnia assicuratrice che agiva su incarico dell'imputato e pertanto sarebbe stato corretto riconoscere l'attenuante; la Corte d'appello ha errato nel negarla basandosi sulla terzietà dell'istituto assicurativo. Tuttavia, sul secondo profilo la Corte ritiene inammissibile il motivo perché l'attenuante richiede il risarcimento a tutte le persone offese identificabili prima del giudizio: la fondazione "CiaoVinny Onlus" si era costituita come parte civile prima del giudizio ed era quindi qualificabile come persona offesa, perciò la mancata riparazione nei suoi confronti rende inapplicabile l'attenuante. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; sono liquidate le spese e disposto il versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'omicidio colposo, reato per il quale l'imputato è stato condannato; richiamata come titolo di reato contestato.
Prevede la circostanza attenuante quando il colpevole ha provveduto al risarcimento del danno prima del giudizio. La Corte interpreta la norma nel senso che il risarcimento deve essere riconducibile alla volontà dell'autore del reato: il pagamento effettuato dall'assicurazione è ammissibile se opera come strumento dell'imputato (incarico o manifestazione di volontà), ma è escluso se il terzo paga autonomamente e non per volere del danneggiante.
Norma richiamata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità (onere delle spese del procedimento), applicata dalla Corte nella liquidazione degli oneri a carico del ricorrente.
art. 3 Cost.
Richiamato tramite la giurisprudenza costituzionale: l'esclusione automatica del contributo assicurativo dall'ambito dell'attenuante potrebbe ingenerare disparità e confliggere con il principio di uguaglianza, quindi l'intervento assicurativo va valutato anche alla luce di dette esigenze costituzionali.
Corte costituzionale, sent. 23.4.1998, n. 138
Decisione richiamata per il principio secondo cui l'intervento risarcitorio dell'assicurazione può essere compatibile con l'attenuante, evitando un'arbitraria svalutazione dell'istituto dell'assicurazione obbligatoria in contrasto con l'art. 3 Cost.
Massime di principio
- Il pagamento del danno da parte di una compagnia assicurativa può integrare l'attenuante di cui all'art. 62, n.6) c.p. solo quando il pagamento sia riconducibile alla volontà dell'autore del reato (es. l'imputato ha incaricato l'assicuratore o ha successivamente manifestato di voler rendere proprio il risarcimento).
- Se il pagamento proviene da un terzo che agisce autonomamente (es. assicuratore pagante per conto di un soggetto diverso dall'imputato, datore di lavoro o ente previdenziale che non agisce su incarico dell'autore del reato), l'attenuante non si applica.
- Per ottenere l'attenuante è necessario che tutte le persone offese identificabili prima del giudizio siano effettivamente risarcite; la qualificazione di "persona offesa" può estendersi anche a enti esponenziali se gli interessi tutelati dall'ente corrispondono a quelli protetti dal reato.
- L'onere di risarcire le persone offese identificabili prima del giudizio grava sull'imputato che vuole beneficiare dell'attenuante: in mancanza di risarcimento verso tali soggetti l'attenuante non può trovare applicazione.
- Nelle valutazioni probatorie il giudice deve accertare non soltanto l'effettivo pagamento, ma anche la riconducibilità del pagamento alla volontà dell'imputato (conoscenza, incarico, o successiva adesione).
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