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Parere

Parere n. 187/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana (n. 96/2026 e n. 104/2026) proposti dal signor -OMISSIS- contro il Comune di Misilmeri (PA), per l’annullamento: - quanto al ricorso (introduttivo) n. 96/2026, della nota del Comune di Misilmeri n. 16645 del 13.05.2025, di richiesta al ricorrente del modello Isee, al fine di determinare la quota di compartecipazione al servizio di assistenza; - quanto al ricorso (per motivi aggiunti) n. 104/2026: della nota del Comune di Misilmeri n. 34316 del 6 ottobre 2025, di reiterazione della richiesta di trasmissione della certificazione Isee.

Giustizia amministrativa202600104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della richiesta comunale di trasmissione del modello ISEE per determinare la compartecipazione al servizio di assistenza domiciliare continuativa e della successiva reiterazione della richiesta, con preannuncio di sospensione del servizio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso n. 96/2026, la nota comunale n. 16645 del 13 maggio 2025, con cui era stato invitato a trasmettere il modello ISEE ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al servizio di assistenza h24 previsto nel PAI ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000, nonché il regolamento comunale per la parte di interesse. Ha dedotto l’elusione e violazione di precedenti provvedimenti giurisdizionali, la violazione della legge n. 328/2000, del DPCM 14 febbraio 2001, del D.P.R.S. 4 novembre 2002, degli artt. 2, 3 e 38 Cost. e dell’art. 6, comma 2, del DPCM n. 159/2013. Con il ricorso n. 104/2026, proposto per motivi aggiunti, ha impugnato la nota comunale n. 34316 del 6 ottobre 2025, con cui il Comune ha reiterato la richiesta del modello ISEE e preannunciato, in caso di mancata trasmissione, la sospensione del servizio di assistenza domiciliare continuativa.

Il parere

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha riunito i due ricorsi per l’omogeneità delle questioni e degli atti impugnati e li ha dichiarati entrambi inammissibili. La richiesta di trasmissione del modello ISEE è stata ritenuta priva, di per sé, di lesività, trattandosi della richiesta di un adempimento procedimentale necessario alla verifica dei requisiti per la fruizione del servizio e alla determinazione della compartecipazione. Anche la seconda nota non è stata ritenuta lesiva: il preannuncio della sospensione del servizio riguarda poteri non ancora esercitati ed è contenuto in un atto endoprocedimentale. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su tali poteri futuri ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. È stata inoltre esclusa la possibilità di far valere in sede di ricorso straordinario la violazione o elusione di precedenti decisioni del giudice amministrativo, poiché l’azione di esecuzione delle pronunce appartiene alla competenza esclusiva e inderogabile del giudice che le ha emesse. L’istanza cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Ricorso n. 96/2026 - Carenza originaria di interesse

La richiesta di trasmissione del modello ISEE costituisce un adempimento procedimentale funzionale alla verifica dei requisiti e alla determinazione della quota di compartecipazione al servizio di assistenza; considerata autonomamente, non presenta carattere lesivo e non è quindi immediatamente impugnabile.

Ricorso n. 104/2026 - Atto endoprocedimentale e poteri non ancora esercitati

La reiterazione della richiesta ISEE e il preannuncio della possibile sospensione del servizio non rendono attuale l’interesse a ricorrere. La nota è un atto endoprocedimentale e la sospensione costituisce un potere non ancora esercitato, sul quale il giudice amministrativo non può pronunciarsi ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Violazione o elusione di precedenti pronunce giurisdizionali

L’azione diretta a ottenere la corretta esecuzione di ordinanze o sentenze del giudice amministrativo non è ammissibile in sede di ricorso straordinario, essendo riservata alla competenza esclusiva e inderogabile del giudice che ha pronunciato la decisione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il Consiglio richiama il divieto di pronunciare su poteri non ancora esercitati.

    La disposizione impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi anticipatamente su una sospensione del servizio meramente preannunciata e non ancora adottata.

  • art. 14 l. n. 328/2000

    Servizio di assistenza h24 nel PAI.

    È richiamato quale base del servizio di assistenza domiciliare oggetto della richiesta comunale di documentazione.

  • artt. 1, 2, 5 e 18 l. n. 328/2000

    Sono stati invocati dal ricorrente, ma il parere non procede al loro esame nel merito, dichiarando i ricorsi inammissibili.

  • DPCM 14 febbraio 2001, allegato A, punto 2

    È stato richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina del servizio, senza esame nel merito da parte del Consiglio.

  • D.P.R.S. 4 novembre 2002

    È richiamato quale atto di recepimento del DPCM 14 febbraio 2001, senza esame nel merito.

  • art. 6, comma 2, DPCM n. 159/2013

    È stato indicato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato, ma la censura non è stata esaminata per l’inammissibilità dei ricorsi.

  • artt. 2, 3 e 38 Cost.

    Sono stati invocati dal ricorrente, ma il parere non affronta nel merito le relative questioni costituzionali.

  • Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1999/2020

    L’azione volta a ottenere la corretta esecuzione delle pronunce del giudice amministrativo non è ammissibile in sede di ricorso straordinario perché riservata alla competenza esclusiva e inderogabile del giudice che ha pronunciato la decisione.

    Il precedente è utilizzato per escludere dal ricorso straordinario le controversie sull’esecuzione o elusione di precedenti decisioni amministrative.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del parere.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • La richiesta amministrativa di produrre documentazione necessaria alla verifica dei requisiti per usufruire di un servizio pubblico, quando non determina immediatamente un effetto pregiudizievole, è priva di autonoma lesività e non è impugnabile per carenza originaria di interesse.
  • Un atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile se non produce un pregiudizio immediato e attuale, né può essere impugnata in via anticipata la mera prospettazione dell’esercizio futuro di un potere amministrativo.
  • Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, in applicazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
  • La tutela relativa alla corretta esecuzione o all’asserita elusione di una pronuncia del giudice amministrativo deve essere proposta davanti al giudice che ha emesso la decisione e non può essere introdotta mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Impugnazione delle richieste comunali di produzione dell’ISEE

Il parere riguarda due ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana proposti da una persona dichiaratasi portatrice di handicap con connotati di gravità contro il Comune di Misilmeri. Gli atti impugnati riguardano la richiesta del modello ISEE per determinare la quota di compartecipazione al servizio di assistenza domiciliare continuativa e la successiva reiterazione della richiesta, accompagnata dal preannuncio della possibile sospensione del servizio.

Premesse e richieste del ricorrente

Con il primo ricorso è stata impugnata la nota comunale n. 16645 del 13 maggio 2025, oltre al regolamento comunale per la parte di interesse. Il ricorrente ha dedotto:

  • l’elusione e la violazione di precedenti provvedimenti del Tribunale di Termini Imerese e del T.a.r. per la Sicilia;
  • la violazione degli artt. 1, 2, 5 e 18 della legge n. 328/2000, del DPCM 14 febbraio 2001, allegato A, punto 2, come recepito dal D.P.R.S. 4 novembre 2002, nonché degli artt. 2, 3 e 38 Cost.;
  • la violazione dell’art. 6, comma 2, del DPCM n. 159/2013.

Con il secondo ricorso, proposto per motivi aggiunti, è stata impugnata la nota comunale n. 34316 del 6 ottobre 2025. Tale atto reiterava la richiesta dell’ISEE e preannunciava, in caso di inadempimento, la sospensione del servizio di assistenza domiciliare continuativa.

Riunione dei ricorsi

Il Consiglio ha disposto la riunione dei due ricorsi, rilevando l’omogeneità sostanziale delle questioni e degli atti impugnati.

Carenza di lesività della richiesta ISEE

Il Collegio ha ritenuto che la richiesta di trasmissione del modello ISEE costituisca, considerata autonomamente, un adempimento procedimentale necessario alla verifica dei requisiti per la fruizione del servizio e alla determinazione della quota di compartecipazione. Essa non produce quindi, di per sé, una lesione immediata e attuale della posizione del destinatario.

La domanda di annullamento della prima nota è stata pertanto dichiarata inammissibile per carenza originaria di interesse.

Natura endoprocedimentale della seconda nota

La medesima conclusione è stata estesa alla seconda nota. Il preannuncio della sospensione del servizio non è stato ritenuto sufficiente a fondare l’interesse a ricorrere, perché:

  • la nota conserva natura endoprocedimentale;
  • la sospensione costituisce un potere non ancora esercitato;
  • il giudice amministrativo non può pronunciarsi anticipatamente su poteri amministrativi futuri, per espresso divieto dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Solo l’eventuale successivo provvedimento di sospensione avrebbe potuto costituire, in presenza degli ulteriori presupposti, un atto autonomamente lesivo.

Censure relative a precedenti decisioni giudiziarie

Il Consiglio ha inoltre escluso che le doglianze relative alla presunta violazione o elusione di precedenti pronunce potessero essere esaminate mediante ricorso straordinario. Richiamando il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 1999 del 2020, ha affermato che l’azione diretta a ottenere la corretta esecuzione di ordinanze o sentenze del giudice amministrativo è riservata alla competenza esclusiva e inderogabile dello stesso giudice che ha pronunciato la decisione.

Esito

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. L’istanza cautelare proposta con il primo ricorso è stata assorbita. Il parere non ha quindi esaminato nel merito le censure fondate sulla legge n. 328/2000, sul DPCM n. 159/2013, sul DPCM 14 febbraio 2001, sul D.P.R.S. 4 novembre 2002 e sui parametri costituzionali invocati.

Oscuramento dei dati personali e sanitari

Il Collegio ha disposto che, in ogni ipotesi di diffusione del parere, siano oscurate le generalità e qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, richiamando l’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, l’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e l’art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti specialiServizi sociali ed educativi
RamiProcesso amministrativoServizi pubblici
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietàOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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