Cassazione Penale, Sentenza n. 07572/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna la sentenza della Corte d'appello di Catania del 25/02/2025 che, in appello, aveva riconosciuto per Tomaselli i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e associazione a delinquere finalizzata a truffe ai danni dell'INPS (art. 416 c.p. e artt. connessi), rideterminando la pena a 8 anni e 8 mesi di reclusione. La difesa ha articolato cinque censure: 1) nullità della sentenza per decisione da collegio parzialmente diverso rispetto a quello davanti al quale era stata svolta la discussione del P.G.; 2) violazione di legge per avere ritenuto concorso tra associazione mafiosa e associazione semplice aggravata (presunta violazione del ne bis in idem); 3) genericità e carenza della motivazione circa gli elementi provanti l'appartenenza stabile di Tomaselli al clan; 4) illogicità e travisamento nella valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori con un presunto spostamento dell'onere della prova sulla difesa; 5) vizio di motivazione nel bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti (diverso trattamento rispetto ai coimputati che hanno concordato il patteggiamento).
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto tutte le censure e dichiarato infondato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto legittimo che il Procuratore generale si "riportasse alle conclusioni" già formulate e che il consenso delle parti alla rinnovazione delle attività davanti al nuovo collegio esclude la nullità. Sui motivi sostanziali ha affermato che la valutazione del giudice di merito sulle intercettazioni e sulle dichiarazioni dei collaboratori rientra nel libero convincimento motivato e può essere sindacata in cassazione solo se manifesta illogicità o travisamento della prova: nel caso le captazioni e i riscontri fornivano elementi chiari e convergenti che attestavano sia l'autonomia dell'associazione dedita alle truffe sia l'intraneità stabile di Tomaselli nel clan Santangelo, nonché il versamento di quote dei proventi al clan. Ha ritenuto inoltre ammissibile il concorso tra associazione mafiosa e associazione semplice quando quest'ultima abbia autonoma struttura e programma criminoso pur avvantaggiando il clan, escludendo la violazione del ne bis in idem. Infine ha ritenuto corretto il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche e la differenziazione del trattamento sanzionatorio rispetto ai coimputati. Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello è confermata e la condanna a anni 8 e mesi 8 di reclusione per Tomaselli resta operante.
Norme richiamate
La Corte conferma che la partecipazione all'associazione mafiosa richiede un'apporto concreto e stabile; la prova può ricavarsi da intercettazioni e riscontri che attestino obblighi, versamenti e protezione riconosciuta dal clan
L'associazione a delinquere semplice è configurabile se esiste un'organizzazione autonoma volta a perseguire un programma criminoso (qui le truffe all'INPS) anche quando si avvalga o favorisca un clan mafioso, purché ne sussistano autonomia strutturale e funzionale
L'aggravante per aver commesso reati con finalità di agevolare un'associazione mafiosa è compatibile con la qualificazione autonoma dell'associazione dedita alle truffe quando sussiste finalità di vantaggio per il clan
Riferito nelle censure ma la Corte si è attenuta al principio che la responsabilità associativa richiede apporto concreto alla vita dell'organizzazione
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti di esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha trattato i motivi nei limiti consentiti
Norma collegata ai motivi di impugnazione in cassazione (elencazione delle doglianze), applicata nella valutazione dei motivi dedotti
Richiamato rispetto alle censure di nullità per composizione del collegio e svolgimento della discussione
Citato nel dibattito sulla nullità: la Corte distingue la questione dell'argomentazione delle conclusioni dall'onere di partecipare alla discussione (art. 523) e afferma che la mancata ripetizione argomentata delle conclusioni non comporta nullità
La Corte ha ritenuto che il richiamo alle conclusioni già formulate costituisce discussione idonea ai fini processuali ai sensi di questa norma
Richiamato come parametro per il libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove, incluse intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori
Massime di principio
- La partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis) richiede un apporto concreto, stabile e funzionale alla struttura: intercettazioni che evidenzino obblighi, versamenti e rapporti di protezione possono suffragare tale elemento.
- È possibile il concorso tra associazione mafiosa e associazione a delinquere semplice quando la seconda possiede autonoma organizzazione e programma criminoso; in tal caso non opera il ne bis in idem.
- Le intercettazioni costituiscono prova diretta e vanno valutate nel contesto: la Cassazione sindaca solo i casi di palese illogicità o travisamento del contenuto, non una diversa lettura possibile dei fatti.
- Le dichiarazioni dei collaboratori devono essere valutate insieme ai riscontri (captazioni, elementi documentali): la mancanza di menzioni da parte di alcuni collaboratori non annulla la portata di riscontri convergenti.
- La mancata ripetizione argomentata delle conclusioni da parte del pubblico ministero davanti a un collegio diverso non determina automaticamente nullità se le parti hanno consentito la rinnovazione e il P.M. si è richiamato alle conclusioni precedenti (art. 523 c.p.p.).
- Il diverso trattamento sanzionatorio tra coimputati non è di per sé vizioso se il giudice spiega le ragioni basate sugli elementi personali e processuali riferibili a ciascun imputato; la differenza deve essere illogica o arbitraria per essere censurabile.
- In cassazione le doglianze che mirano a ottenere una rivalutazione ex novo del compendio probatorio sono precluse: occorre dimostrare vizi di motivazione, travisamento o manifesta illogicità.
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