Cassazione Civile, Ordinanza n. 37099/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di conto corrente bancario con apertura di credito e ulteriori addebiti collegati a sconto di effetti s.b.f. Il correntista aveva chiesto la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate, con ricalcolo del saldo. In appello la banca è risultata soccombente e ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la maturazione della prescrizione senza applicare i principi delle Sezioni Unite sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie; ha inoltre contestato il criterio di ricalcolo del CTU, che avrebbe dovuto usare il saldo banca e non un saldo rettificato depurato degli addebiti illegittimi. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina degli interessi e della commissione di massimo scoperto, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente considerato non valida la pattuizione del tasso debitore del 21 agosto 1980 e indeterminata la c.m.s., oltre a contestare l’esclusione delle competenze relative al rapporto di sconto s.b.f., che secondo la banca non era stato oggetto di domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la Corte d’appello non aveva motivato secondo i principi delle Sezioni Unite sulla prescrizione, ma che il CTU di secondo grado aveva in concreto applicato la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, con conseguente correttezza sostanziale della decisione; ha quindi corretto la motivazione in diritto ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. senza cassare la sentenza. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sul criterio del saldo rettificato per genericità e difetto di autosufficienza. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la Corte d’appello non aveva affermato l’invalidità della clausola sugli interessi al 22,5%, ma aveva solo rilevato che quel tasso non era stato di fatto quasi mai applicato; ha poi dichiarato inammissibile la censura sulla c.m.s. per genericità e difetto di autosufficienza, e quella relativa alle competenze s.b.f. per difetto di interesse, poiché il CTU di secondo grado non le aveva espunte e la decisione di merito si era in sostanza conformata a tale consulenza. Le spese sono state poste a carico della banca soccombente.
Norme richiamate
Richiamato dalla banca nel motivo sulla prescrizione; la Corte osserva che la decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione va collegata al momento del singolo pagamento indebito, nei casi di rimesse solutorie.
Richiamato dalla banca nel motivo sulla prescrizione; la Corte non ne fa un uso autonomo ma nell’ambito della disciplina del termine ordinario di prescrizione.
Richiamato dalla banca; la Corte lo considera nel contesto del rapporto di apertura di credito e della distinzione tra conto affidato e sconfinamento.
Richiamato dalla banca; la Corte lo collega al concetto di affidamento e alla distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie.
Nel testo compare come richiamo del ricorrente; dal contesto si intende riferito all’onere probatorio, ma la Corte non sviluppa una specifica massima su questa norma.
Richiamato nel motivo sugli interessi; la Corte non affronta il tema nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.
Richiamato nel motivo sugli interessi; la Corte non enuncia una regola sostanziale specifica sulla sua applicazione.
Richiamato nel motivo sulla commissione di massimo scoperto; la Corte lo evoca indirettamente nel controllo di determinatezza della clausola.
Richiamato dalla banca nel secondo motivo; la Corte lo menziona nel quadro della contestazione sulla validità/trasparenza della pattuizione, ma senza accoglimento del motivo.
Richiamato dalla banca; il testo non consente di ricavare un principio autonomo sul punto.
Indicata la memoria depositata dal resistente in sede di legittimità.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte corregge la motivazione in diritto della sentenza impugnata senza cassarla, perché il dispositivo resta comunque corretto alla luce dei principi applicati dal CTU e recepiti in appello.
Massime di principio
- Nell’azione di ripetizione dell’indebito su conto corrente bancario con apertura di credito, la prescrizione decorre dal singolo pagamento solo se il versamento ha natura solutoria, cioè avviene su conto scoperto o oltre il limite del fido; le rimesse meramente ripristinatorie della provvista non integrano pagamento in senso tecnico e non fanno decorrere la prescrizione.
- Quando il giudice di merito recepisce integralmente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con il contenuto effettivo della consulenza; altrimenti il motivo è inammissibile per genericità o difetto di autosufficienza.
- La contestazione sulla prescrizione o sul ricalcolo del saldo non può essere formulata in modo astratto: è necessario indicare con precisione quali rimesse siano state considerate solutorie, quale criterio di saldo sia stato usato e perché esso sarebbe errato.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione giuridica della sentenza impugnata senza cassarla quando il dispositivo risulta comunque conforme a diritto e la decisione di merito è sostanzialmente coerente con i principi corretti.
- Una censura che attribuisca alla sentenza impugnata un’affermazione non contenuta nella motivazione è inammissibile; il ricorso deve colpire l’effettiva ratio decidendi e non una ricostruzione diversa della decisione.
- La deduzione di invalidità o indeterminatezza di clausole contrattuali in materia bancaria richiede la puntuale trascrizione o almeno l’esatta descrizione del contenuto della clausola e del vizio denunciato; in difetto, il motivo non supera il vaglio di specificità.
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