Cassazione Penale, Ordinanza n. 13400/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per evasione pronunciata in appello resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di evasione. Il solo motivo dedotto riguardava il giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale motivo era generico e non si confrontava in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, richiamata in particolare a pagina 3 della motivazione, sicché il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
Il testo richiama il reato di evasione; la norma incriminatrice è quella dell'evasione dal regime restrittivo, ma la sentenza non svolge ulteriori approfondimenti applicativi sulla fattispecie.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare il giudizio di responsabilità in modo assertivo o meramente generico, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve misurarsi con le argomentazioni della decisione impugnata; la mancata specifica confutazione delle ragioni poste a fondamento della condanna comporta l'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina, oltre alla condanna alle spese processuali, l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei termini previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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