Cassazione Penale, Ordinanza n. 17446/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La decisione riguarda un condannato a pena detentiva che aveva chiesto l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della detenzione domiciliare quale misura alternativa alla pena di un anno, un mese e ventotto giorni di reclusione inflitta per detenzione illecita di stupefacenti, in relazione a fatti del 6 settembre 2022. Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato l'istanza ritenendo non formulabile, allo stato, una prognosi favorevole di non recidivanza, valorizzando l'inaffidabilità esterna del condannato, la sua attuale custodia cautelare per plurime condotte di spaccio risalenti al 2021 e 2022 e una pendenza per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti riferita al medesimo periodo, condotte successive ad anteriori ammissioni a misure alternative. Nel ricorso per cassazione l'interessato deduceva violazione di legge e vizi di motivazione, ma in sostanza contestava la valutazione di merito compiuta dal giudice di sorveglianza, chiedendo una diversa lettura degli elementi ostativi al beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a sollecitare un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, e che comunque la motivazione del Tribunale di sorveglianza fosse adeguata e non manifestamente illogica, avendo correttamente negato le misure alternative per l'assenza di una prognosi favorevole di non recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente in relazione alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione.
Richiamato implicitamente in relazione alla richiesta subordinata di detenzione domiciliare come misura alternativa.
Applicato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando il giudice di merito abbia espresso una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza deve formulare una prognosi sulla non recidivanza e sull'affidabilità del condannato; tale prognosi può essere negativamente influenzata da condotte pregresse e recenti incompatibili con un giudizio favorevole.
- La reiterazione di condotte di spaccio o la pendenza di procedimenti per reati di traffico di stupefacenti possono costituire elementi ostativi alla concessione dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare, ove rivelino una persistente inaffidabilità del condannato.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto il versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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