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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45192/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento, in executivis, del vincolo della continuazione tra tre condanne: un tentato furto aggravato del 2016 e due violazioni del divieto di reingresso nel territorio italiano ex art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Sosteneva che vi fosse parziale identità dei titoli di reato, prossimità temporale delle condotte e una ferma intenzione di permanere in Italia (dove ha familiari e lavoro), elementi che indicherebbero un disegno criminoso unitario. In subordine deduceva che, se riconosciuta la continuazione, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto revocare la recidiva e applicare, con riguardo ai reati unificati, la sospensione condizionale e la non menzione.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso come infondato. Richiama i principi consolidati sulla continuazione in sede di esecuzione: è necessario dimostrare che i reati facciano parte di un programma criminoso unitario concepito almeno nelle sue linee essenziali. Il Tribunale di Savona ha motivato adeguatamente il rigetto evidenziando, tra l'altro, lo iato temporale (oltre due anni) tra il furto del 2016 e le violazioni in materia di immigrazione, la eterogeneità dei beni protetti e, quanto alle violazioni di reingresso, l'esecuzione dell'espulsione tramite rimpatrio coatto che ha interrotto l'originario progetto criminoso; successivamente è emerso un nuovo proposito delinquenziale dopo alcuni mesi, imprevedibile al momento dell'originaria ideazione. La Corte ritiene tali valutazioni logiche e insuscettibili di censura in sede di legittimità; perciò non accoglie i motivi residui e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; interpretata come richiedente la dimostrazione di un programma criminoso unitario concepito almeno nelle sue linee essenziali per poter unificare reati ai fini esecutivi

  • art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Prevede il divieto di reingresso in Italia dopo espulsione; nel caso concreto le violazioni di tale disposizione sono state ritenute eterogenee rispetto al furto e, soprattutto, l'espulsione con rimpatrio coatto ha costituito evento intervenuto capace di interrompere il precedente disegno criminoso

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata per addebitare al ricorrente le spese

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione in sede esecutiva occorre dimostrare l'esistenza di un programma criminoso unitario concepito fin dall'inizio, almeno nelle linee essenziali; non sono sufficienti indizi vaghi o motivazioni personali generiche.
  • I fattori rilevanti sono: omogeneità dei titoli di reato e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità e sistematicità della condotta, e prova che i reati successivi fossero programmati al momento del primo atto.
  • La presenza di un comune movente (es. il desiderio di tornare o restare in un paese) non equivale automaticamente a una progettazione unitaria dei reati; può invece integrare elementi tipici della recidiva o di una condotta abituale.
  • Eventi intervenuti (es. espulsione ed effettivo rimpatrio) possono interrompere il disegno criminoso originario e far sorgere un nuovo proposito delinquenziale, impedendo il riconoscimento della continuazione.
  • La valutazione circa la sussistenza della continuazione è rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per valutare la congruità e l'adeguatezza della motivazione, non per riconsiderare i fatti ove sia presente logica e coerenza argomentativa.
  • Se la continuazione fosse riconosciuta, potrebbero cambiare conseguenze esecutive e sanzionatorie (es. effetti sulla recidiva, sulla sospensione condizionale, sulla menzione); pertanto le parti devono articolare in modo specifico tali profili nell'istanza e nel gravame

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