Cassazione Penale, Ordinanza n. 35982/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, condannato all'esito di giudizio abbreviato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e destinatario della conferma della condanna da parte della Corte d'appello di Ancona con sentenza del 25 settembre 2025, ha proposto ricorso per cassazione. La Corte ha rilevato che il giudice aveva riservato un termine per la motivazione ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p. e che, aggiunto il termine di 45 giorni previsto per l'impugnazione, il termine per ricorrere scadeva il 7 febbraio 2026. Poiché il ricorso era stato presentato il 28 febbraio 2026, la Corte lo ha ritenuto tardivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile de plano il ricorso perché tardivo: la sentenza d'appello era stata pronunciata il 25 settembre 2025 e, considerato il termine di 45 giorni per impugnare conseguente alla riserva di motivazione, la scadenza era il 7 febbraio 2026, mentre il ricorso è stato presentato il 28 febbraio 2026. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna in primo grado dell'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
La disposizione individua il reato per il quale l'imputato era stato condannato; l'ordinanza non esamina nel merito la sua configurabilità.
rilevato che il giudice si era riservato per la motivazione un termine ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.;
La riserva del termine per il deposito della motivazione è presa in considerazione per determinare, insieme al termine di impugnazione indicato dall'ordinanza, la scadenza per proporre ricorso.
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
rilevato che a tale termine andava quindi aggiunto quello di 45 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett c), cod. proc. pen.
Nel caso esaminato, al termine riservato per la motivazione è stato aggiunto il termine di 45 giorni previsto per l'impugnazione, determinando la scadenza del 7 febbraio 2026.
Massime di principio
- Quando il giudice si riserva un termine per il deposito della motivazione, il termine per proporre impugnazione va determinato tenendo conto anche del termine previsto dall'art. 585 c.p.p.; il ricorso presentato dopo la scadenza così calcolata è tardivo e inammissibile.
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