Cassazione Civile, Ordinanza n. 09023/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riformato la decisione di primo grado in una controversia relativa a un avviso di intimazione collegato a un debito IRPEF per l'anno d'imposta 2000. Nelle more del giudizio di legittimità ha poi depositato memoria con cui ha documentato di avere aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 119/2018, producendo la domanda di definizione riferita esattamente alla cartella presupposta dall'intimazione e un estratto aggiornato dei sospesi da cui risultava l'insussistenza di pendenze, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che, pur in assenza di una formale rinuncia al ricorso e senza istanza di trattazione da parte di alcuno nei termini, la documentazione prodotta sulla definizione agevolata del carico presupposto comportava un sopravvenuto difetto di interesse a coltivare il ricorso. Per tale ragione ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese, valorizzando il carattere sopravvenuto del fatto estintivo collegato alla disciplina condonistica, e ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La definizione agevolata del carico presupposto, se documentalmente provata, comporta il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso relativo all'atto di riscossione intimato su quella cartella.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando l'estinzione o l'inammissibilità sopravvenuta dipendono da fatti sopravvenuti non ricollegabili all'originaria proposizione del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
La norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato è richiamata solo per escluderne l'applicazione nel caso di sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- La definizione agevolata del debito presupposto dell'atto impugnato può determinare, se provata in giudizio, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso avverso l'atto di riscossione.
- In presenza di un fatto sopravvenuto che elimina la pendenza sostanziale della pretesa, il giudizio di legittimità diviene inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse, anche in difetto di una formale rinuncia.
- Quando l'inammissibilità deriva da un fatto sopravvenuto estraneo alla proposizione del ricorso e connesso a disciplina condonistica, le spese possono essere compensate e non si applica l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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