Cassazione Penale, Ordinanza n. 23281/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché l'unico motivo si limita a reiterare censure già dedotte in appello e già esaminate con motivazione ritenuta congrua e priva di vizi logici. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato condannato per ricettazione. L'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità ex art. 648 c.p., sostenendo che non sarebbe stata adeguatamente identificata la persona del ricorrente come autore del reato. La censura, tuttavia, viene ritenuta meramente riproduttiva di doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese dalla corte territoriale, la quale aveva valorizzato gli elementi raccolti, compreso il contenuto delle dichiarazioni di un teste e la mancata specifica deduzione in appello sulla necessità di una perizia grafologica o su ricostruzioni alternative dei fatti.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato contestato; la Corte non rivede il merito della valutazione probatoria perché la censura sulla responsabilità è solo ripetitiva rispetto all'appello.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza specifica critica al ragionamento del giudice di appello, doglianze già dedotte e motivatamente respinte nel grado precedente.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia affrontato in modo puntuale e non illogico i temi devoluti, incluse le contestazioni sulla sufficienza degli elementi probatori.
- La mancata deduzione in appello di specifiche richieste istruttorie o contestazioni sul contenuto di singole prove rende non ammissibile la loro proposizione per la prima volta in cassazione, se tradotta in una censura meramente reiterativa.
Come è indicizzato
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