Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23281/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché l'unico motivo si limita a reiterare censure già dedotte in appello e già esaminate con motivazione ritenuta congrua e priva di vizi logici. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato condannato per ricettazione. L'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità ex art. 648 c.p., sostenendo che non sarebbe stata adeguatamente identificata la persona del ricorrente come autore del reato. La censura, tuttavia, viene ritenuta meramente riproduttiva di doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese dalla corte territoriale, la quale aveva valorizzato gli elementi raccolti, compreso il contenuto delle dichiarazioni di un teste e la mancata specifica deduzione in appello sulla necessità di una perizia grafologica o su ricostruzioni alternative dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice del reato contestato; la Corte non rivede il merito della valutazione probatoria perché la censura sulla responsabilità è solo ripetitiva rispetto all'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza specifica critica al ragionamento del giudice di appello, doglianze già dedotte e motivatamente respinte nel grado precedente.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia affrontato in modo puntuale e non illogico i temi devoluti, incluse le contestazioni sulla sufficienza degli elementi probatori.
  • La mancata deduzione in appello di specifiche richieste istruttorie o contestazioni sul contenuto di singole prove rende non ammissibile la loro proposizione per la prima volta in cassazione, se tradotta in una censura meramente reiterativa.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.