Cassazione Penale, Sentenza n. 12745/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per omicidio (concorso e aggravante di cui all'art. 416‑bis) e porto/possesso di arma. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazioni di legge (artt. 273 e 192 c.p.p., nonché artt. 110, 575, 577, 416‑bis c.p.) contestando la sussistenza della gravità indiziaria: censurava l'attendibilità della dichiarazione accusatoria di De Longis Armando (chiamata in reità), la presunta inattendibilità delle immagini video (es. targa resa non leggibile), le contraddizioni con altre dichiarazioni e la scarsa dimostrazione del movente e del collegamento mafioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, essendo essenzialmente una richiesta di rinnovata valutazione di elementi di fatto e del peso delle prove. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione logica e coerente sulla coincidenza tra la narrazione del testimone e le immagini video, sulla valutazione della copertura della targa e sull'utilizzo anche della dichiarazione indiretta dello Schisa. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione prognostica della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per la composizione del Tribunale in sede di udienza di convalida e riesame; rilevante per qualificare l'organo che ha adottato l'ordinanza impugnata.
Aggravante per il metodo mafioso. La Corte e il Tribunale hanno ritenuto sussistenti gli elementi tipici: azione organizzata, finalità intimidatoria/esemplare e riproposizione del dominio del clan.
Definizione del requisito della "gravità degli indizi" per l'applicazione di misure cautelari; interpretata come valutazione prognostica volta a stimare la qualificata probabilità di condanna, non come semplice indizio tecnico.
Riferimento alla valutazione dell'attendibilità delle fonti dichiarative (es. chiamata in reità). La Corte ricorda che il giudice cautelare deve esaminare natura e attendibilità della dichiarazione, ma la verifica operata dal Tribunale è stata ritenuta adeguata.
Richiamato in relazione alle esigenze cautelari; il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze di cautela anche in virtù di una presunzione relativa e dei precedenti penali del ricorrente.
Richiamato dalla Corte quale riferimento procedurale sulla valutazione degli elementi di prova nel subprocedimento cautelare (modalità di esercizio della funzione cautelare).
Richiamate per indicare le regole di giudizio del futuro processo sul grado di certezza richiesto; la Corte sottolinea che il giudizio prognostico cautelare deve tenerne conto indirettamente nella valutazione della probabilità di condanna.
Norma richiamata per la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato una sanzione di euro 3.000.
Artt. citati dal ricorrente a titolo di contestazione dei reati (concorso, omicidio, porto/possesso di arma). La pronuncia di Cassazione non ha esaminato il merito di tali accuse, essendosi concentrata sull'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità i motivi che chiedono la rivalutazione del peso probatorio o la riconsiderazione dei fatti di merito sono spesso inammissibili: la Corte verifica solo la completezza, la logicità e la non contraddittorietà della motivazione del giudice di merito.
- Per l'applicazione di misure cautelari il requisito della "gravità degli indizi" va inteso come giudizio prognostico sulla qualificata probabilità di condanna, quindi il giudice cautelare deve esplicitare il significato incriminante e la coerenza complessiva degli elementi probatori acquisiti.
- Le dichiarazioni accusatorie rese da soggetti collegati al fatto (es. chiamata in reità) richiedono un esame della attendibilità soggettiva e degli eventuali riscontri oggettivi; tuttavia la valutazione della congruenza con altri elementi probatori (es. filmati) è operazione tipicamente di merito non sindacabile in Cassazione se motivata adeguatamente.
- La valutazione tecnica di riprese video (leggibilità targhe, dettaglio dei fotogrammi) resta in larga parte valutazione di fatto; la Corte può censurare solo motivazioni illogiche o contraddittorie nell'uso di tali prove.
- Le dichiarazioni indirette di detenuti o co‑detenuti possono essere utilizzate nel quadro indiziario se il giudice spiega coerentemente il loro apporto e le ragioni di attendibilità, compresa la valutazione del possibile interesse del dichiarante.
- L'aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta anche senza un giudicato precedente sul gruppo criminoso quando dalla dinamica dell'azione emergono elementi di professionalità, finalità intimidatoria e riproposizione del dominio del gruppo.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese processuali e può comportare sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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