Cassazione Civile, Ordinanza n. 36907/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara improcedibile il ricorso per tardivo deposito oltre il termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c. e per il mancato deposito della documentazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata. Non provvede sulle spese perché gli intimati non hanno svolto difese. Dà atto, infine, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia trae origine da un incarico professionale conferito a un avvocato per l'impugnazione di un licenziamento. La corte d'appello aveva confermato la condanna del professionista alla restituzione dei compensi ricevuti, ritenendo risolto il contratto d'opera professionale per suo inadempimento. In cassazione il professionista proponeva ricorso con due motivi avverso tale decisione. La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi perché rileva d'ufficio che il ricorso è stato depositato tardivamente rispetto al termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle controparti, con conseguente improcedibilità; segnala anche la mancanza della relata di notificazione della sentenza impugnata nel fascicolo, ulteriore causa di improcedibilità. Viene inoltre osservato che la notificazione del ricorso non supera la prova di resistenza, essendo intervenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Le controparti non svolgono difese.
Norme richiamate
Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio con proposta del relatore.
Il ricorso per cassazione è improcedibile se non è depositato nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto; inoltre deve essere depositata, a pena di improcedibilità, la documentazione richiesta, inclusa la relata di notificazione della sentenza impugnata quando la sentenza sia stata notificata.
art. 369, comma secondo, n. 2, c.p.c.
È necessario il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata; la sua assenza comporta improcedibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per determinare la misura del contributo unificato dovuto.
Cass. 10/07/2013, n. 17066
La Corte richiama il principio secondo cui la notifica va verificata anche alla luce della c.d. prova di resistenza; nel caso concreto, la notifica del ricorso è comunque tardiva rispetto al termine di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso oltre il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione determina improcedibilità, rilevabile d'ufficio.
- Quando la sentenza impugnata risulta notificata, il ricorrente deve depositare anche la relata di notificazione; la sua mancanza integra autonoma causa di improcedibilità.
- La verifica della tempestività della notificazione del ricorso può essere compiuta anche in termini di "prova di resistenza", ma la tardività rispetto al termine breve o lungo comunque impedisce l'esame del merito.
- In caso di improcedibilità del ricorso e di mancata costituzione degli intimati non si provvede sulle spese.
- La declaratoria di improcedibilità può comportare l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.
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