Cassazione Civile, Ordinanza n. 11265/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Una professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società per compensi relativi a prestazioni di consulenza del lavoro e amministrazione del personale svolte tra gennaio 2017 e giugno 2019. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in privilegio solo per parte del periodo, escludendo i crediti riferiti agli anni 2017 e 2018 sul rilievo che in quel periodo l'attività risultava affidata a uno studio associato. La professionista aveva proposto opposizione allo stato passivo chiedendo il riconoscimento integrale del credito; il fallimento si era opposto chiedendone il rigetto. Il tribunale aveva accolto parzialmente l'opposizione, ammettendo il credito e riconoscendo il privilegio per gli ultimi due anni anteriori alla cessazione dell'incarico, ma aveva ritenuto non contestato l'effettivo svolgimento dell'attività professionale e aveva giudicato non provata dall'opponente l'eccezione del fallimento circa lo svolgimento delle prestazioni da parte dello studio esterno. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: omesso esame e mancata ammissione della prova testimoniale decisiva; violazione degli artt. 111 e 132 Cost., 99 l.fall., 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il tribunale impedito al fallimento di provare la propria eccezione e, al contempo, ritenuto non assolto il suo onere probatorio; difetto di motivazione e contraddittorietà del decreto per la mancata ammissione della prova; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. per avere erroneamente affermato che il fallimento non avesse contestato la congruità del compenso e l'an debeatur. La Corte ha ritenuto fondati i motivi, osservando che il tribunale aveva erroneamente affermato la mancata contestazione dell'effettivo svolgimento delle prestazioni e aveva respinto la prova testimoniale richiesta dal fallimento, salvo poi fondare la decisione sulla mancata prova di un fatto che non aveva consentito di accertare. Ha quindi cassato il decreto con rinvio al tribunale di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del fallimento, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al tribunale di Firenze in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La censura è stata accolta perché il tribunale aveva utilizzato, in modo contraddittorio, una ricostruzione dei fatti non coerente con le difese effettivamente svolte dal fallimento e aveva respinto la prova testimoniale decisiva pur affermando poi la mancanza di prova del fatto oggetto di quella stessa istruttoria.
Norme richiamate
richiamato per l'ammissione in privilegio del credito professionale relativo alle prestazioni rese
dedotto per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
dedotto per violazione o falsa applicazione di norme sostanziali e processuali
dedotto per nullità del decreto per difetto di motivazione e vizio procedurale
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 132 Cost.
richiamato in relazione al requisito della motivazione
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio
art. 113 Cost.
richiamato in relazione all'obbligo del giudice di decidere secondo diritto
richiamato perché il collegio deve provvedere sull'opposizione allo stato passivo con decreto motivato
interpretato nel senso che il giudice deve decidere sulla base delle prove ritualmente offerte e dei fatti non specificamente contestati, senza porre a fondamento della decisione prove mai offerte
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per denunciare l'erronea valutazione del materiale istruttorio
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova tra le parti
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice non può fondare la decisione su fatti o prove che non risultino effettivamente introdotti nel processo; se una parte contesta specificamente un fatto costitutivo o un fatto impeditivo ed è stata chiesta prova su tale punto, il giudice deve misurarsi con tale deduzione istruttoria.
- Il rigetto di una richiesta di prova testimoniale decisiva, seguito dall'affermazione che il medesimo fatto non è stato provato, integra una contraddizione logica e motivazionale rilevante in cassazione, perché il giudice non può simultaneamente negare l'istruzione e valorizzarne poi l'assenza probatoria.
- Ai fini dell'art. 115 c.p.c., è censurabile la decisione che presupponga come non contestato un fatto che, invece, risulti espressamente contestato negli atti difensivi.
- In tema di credito professionale insinuato al passivo, la contestazione dell'an debeatur e del quantum debeatur può risultare anche dalla negazione della stessa prestazione personale del creditore e dall'allegazione che l'attività sia stata svolta da soggetti terzi; il giudice deve quindi verificare in modo coerente sia l'esistenza del rapporto sia l'effettiva imputabilità dell'attività al creditore.
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