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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13746/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e non sindacabile in sede di legittimità perché espressione di valutazione discrezionale del giudice di merito, non arbitraria né illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con richiesta di giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate. Secondo la difesa, la decisione di merito non avrebbe adeguatamente spiegato perché non dovesse essere riconosciuto un trattamento più favorevole rispetto alla precedente valutazione di equivalenza. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudice di merito aveva motivato il diniego evidenziando l'assenza di ulteriori elementi positivi in favore dell'imputato, oltre a quelli già considerati in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi ulteriori a favore dell'imputato; la valutazione resta discrezionale e insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

  • art. 133 c.p.

    La comparazione tra circostanze e la commisurazione del trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che può fondare la decisione sull'adeguatezza della pena e sull'assenza di elementi favorevoli.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione comparativa tra circostanze attenuanti e aggravanti è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei casi di manifesta illogicità o arbitrio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento alla mancanza di ulteriori elementi positivi rispetto a quelli già valutati nei precedenti gradi di giudizio.
  • La motivazione che richiami l'adeguatezza della pena e l'assenza di circostanze favorevoli è sufficiente a sorreggere il giudizio di equivalenza tra circostanze opposte.
  • Quando il ricorso si risolve in una critica alla discrezionalità del giudice di merito senza evidenziare vizi logici o giuridici, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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