Cassazione Penale, Ordinanza n. 23443/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge in relazione all'art. 432 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il pericolo contestato non riguardasse un mezzo di trasporto pubblico né un veicolo impiegato in attività di manutenzione del verde lungo il tratto autostradale. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche e aspecifiche, perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, e comunque articolate anche su profili di fatto non deducibili in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato la presenza di una doppia conforme e il carattere manifestamente infondato delle doglianze, poiché la motivazione di merito aveva già spiegato che l'abbandono di un camion in corsa su un'autostrada aveva creato un pericolo concreto per un numero indeterminato di utenti della strada.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che il ricorso non svolgesse una critica argomentata del provvedimento impugnato, fosse reiterativo di doglianze già respinte nei gradi di merito e si risolvesse in contestazioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'art. 432 c.p. configura un reato di pericolo, integrabile da qualsiasi condotta idonea a determinare un concreto rischio per la sicurezza dei trasporti, da valutarsi in relazione alle circostanze del caso concreto.
Norme richiamate
La fattispecie è qualificata come reato di pericolo, che si perfeziona quando l'agente determina una situazione foriera di rischio per la sicurezza dei trasporti; è sufficiente una condotta idonea a creare un concreto pericolo, da valutare in concreto e non in astratto.
Sono inammissibili in cassazione i motivi che si risolvono in deduzioni generiche o in censure di fatto non consentite nel giudizio di legittimità.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti ex art. 432 c.p. ha natura di reato di pericolo e si consuma con la creazione di una situazione concretamente idonea a mettere a rischio la sicurezza del trasporto, senza che sia necessario un danno effettivo.
- La valutazione del pericolo richiesto dall'art. 432 c.p. deve essere compiuta in concreto, alla luce delle circostanze specifiche del caso, e l'accertamento di merito, se congruamente motivato, è insindacabile in cassazione.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche, aspecifiche o meramente reiterative di doglianze già respinte nei gradi di merito, né contestazioni che mirano a un nuovo apprezzamento del fatto.
- In presenza di 'doppia conforme', il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento di entrambe le decisioni di merito, altrimenti è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso di specie.
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