Cassazione Civile, Ordinanza n. 23641/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società, dopo essere stata ammessa a concordato preventivo liquidatorio e poi dichiarata fallita a seguito di risoluzione del concordato, aveva subito l’azione del fallimento per il recupero dei compensi percepiti da alcuni liquidatori. L’azione riguardava: a) i compensi prelevati in pendenza della domanda di concordato, qualificati dal fallimento come atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice ex art. 167, comma 2, l. fall.; b) i compensi percepiti dopo l’omologazione, aggrediti con revocatoria, sul presupposto che si trattasse di pagamenti non eseguiti in attuazione del concordato ma in violazione dello stesso. I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, che il compenso era stato deliberato dall’assemblea all’atto della nomina e che i pagamenti erano stati effettuati con canoni di locazione non destinati ai creditori, sicché non sarebbe stato necessario alcun controllo autorizzatorio e non vi sarebbe stato pregiudizio per la massa; hanno inoltre invocato l’esenzione dalla revocatoria per i pagamenti eseguiti in attuazione del concordato preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio della sentenza impugnata: il giudice di merito aveva correttamente applicato il criterio dell’interesse della massa dei creditori per qualificare l’atto come ordinario o straordinario nella fase concordataria; inoltre aveva accertato che, nel concordato omologato, tutto il patrimonio della società, compresi i canoni di locazione, era destinato ai creditori, e che i pagamenti dei compensi costituivano inadempimento del concordato, non pagamenti eseguiti in sua attuazione. Conseguentemente è stata confermata la condanna dei liquidatori alla restituzione delle somme e sono state poste a loro carico le spese del giudizio di legittimità, con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 167, comma 2, legge fall.
Nel periodo successivo alla domanda di concordato, la qualificazione dell’atto come ordinario o straordinario amministrazione va compiuta in concreto, con riguardo all’interesse della massa dei creditori; per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione giudiziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se si risolve in una censura astratta e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La denuncia di nullità per omessa pronuncia o motivazione apparente è inammissibile se la critica non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
L’omessa pronuncia presuppone una domanda o eccezione non esaminata; non ricorre quando il giudice abbia deciso la questione, ancorché con motivazione non condivisa dalla parte.
art. 67, comma 3, lettera e), legge fall.
L’esenzione dalla revocatoria per i pagamenti eseguiti in attuazione del concordato non opera quando i pagamenti costituiscano, secondo l’accertamento di merito, un inadempimento del concordato.
art. 67, comma 3, lettera f), legge fall.
La Corte non esamina il motivo perché la censura in cassazione era limitata alla sola esenzione di cui alla lettera e), senza sviluppare utilmente l’ulteriore profilo difensivo relativo ai corrispettivi di lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella fase successiva alla domanda di concordato preventivo, la distinzione tra atti ordinari e straordinari non si valuta in astratto, ma in concreto, avendo riguardo alla tutela dell’interesse della massa dei creditori e non dell’imprenditore insolvente.
- Anche un pagamento correlato a un compenso deliberato dall’assemblea può costituire atto di straordinaria amministrazione se, nel contesto della procedura concorsuale, incide sulla gestione dell’attivo destinato ai creditori e richiede quindi l’autorizzazione prevista dalla legge.
- Nel concordato preventivo liquidatorio, salvo diversa previsione legittima del piano omologato, tutti i beni e i frutti del patrimonio del debitore, compresi i canoni di locazione, concorrono alla soddisfazione dei creditori; non è consentito sottrarne una parte alla massa per destinarla a pagamenti non autorizzati.
- L’esenzione dalla revocatoria per i pagamenti eseguiti in attuazione del concordato non opera quando il pagamento accertato in fatto sia incompatibile con l’esecuzione del piano e integri invece un inadempimento della procedura concordataria.
- In cassazione, il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre una tesi astratta o a contestare genericamente la motivazione senza misurarsi con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
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