Cassazione Civile, Ordinanza n. 39972/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la costruzione di un immobile, aggiudicato a una impresa poi confluita in un'ATI di cui la ricorrente era capogruppo. A seguito di un decreto/condanna per il pagamento del corrispettivo nei confronti della stazione appaltante, la capogruppo procedeva a pignoramento presso terzi nei confronti della Banca d'Italia per ottenere l'assegnazione delle somme. Successivamente, un agente della riscossione eseguiva un pignoramento diretto presso la stessa banca sulle somme assegnate, in relazione a cartelle esattoriali. La capogruppo proponeva opposizione all'esecuzione deducendo l'impignorabilità delle somme già assegnate giudizialmente; in separato giudizio la medesima opposizione veniva proposta anche da altra impresa del raggruppamento. Dopo la fase sommaria, il tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione ex art. 616 c.p.c. e perché l'opposizione era stata introdotta quando l'esecuzione era già conclusa; la corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 616 c.p.c. e dell'art. 59 L. n. 69/2009, sostenendo che, per effetto della translatio iudicii, la riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice tributario fosse tempestiva; con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. per avere la corte territoriale escluso l'applicazione della traslatio senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha accolto l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dalla controricorrente. Ha rilevato che il ricorso era stato notificato entro il 23 luglio 2018 ma depositato solo il 6 settembre 2018; trattandosi di opposizione esecutiva, quindi di giudizio non soggetto alla sospensione feriale dei termini, il deposito è stato ritenuto tardivo. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente e alla corresponsione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla riassunzione nel giudizio di opposizione esecutiva; la ricorrente ne invocava l'applicazione insieme alla traslatio iudicii, ma la Corte non entra nel merito per improcedibilità del ricorso.
invocato dalla ricorrente quale base normativa della traslatio iudicii tra giudici muniti di diversa giurisdizione; la Corte non ne valuta la fondatezza per la declaratoria di improcedibilità.
invocato per censurare un preteso difetto di motivazione della sentenza d'appello; il motivo resta assorbito dall'improcedibilità.
norma applicata per dichiarare improcedibile il ricorso a causa del tardivo deposito rispetto al termine previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per attestare i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il tardivo deposito del ricorso determina l'improcedibilità, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dedotti.
- Quando il termine di deposito non beneficia della sospensione feriale, come nelle opposizioni esecutive, il ricorso deve essere depositato entro il termine ordinario a pena di improcedibilità.
- Se il ricorso è improcedibile per ragioni processuali preliminari, la Corte non esamina i motivi di merito, neppure quelli attinenti alla traslatio iudicii o a vizi motivazionali della sentenza impugnata.
- Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, la tempestività degli atti processuali va verificata tenendo conto della disciplina speciale del rito esecutivo e dell'assenza della sospensione feriale.
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