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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05427/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che gestiva per un ente locale un servizio di outsourcing del sistema di telecomunicazioni in modalità wireless a banda larga, per il pagamento di canoni per circa 70 mila euro. L'ente locale si opponeva sostenendo, in sintesi, che il pagamento non fosse dovuto in ragione della mancata regolarità contributiva dell'impresa (assenza o irregolarità del DURC), come previsto dalla disciplina legale e dall'articolato contrattuale. La Corte d'appello qualificava il rapporto come appalto di servizi e forniture, riteneva necessario il DURC per il pagamento dei corrispettivi e respingeva l'appello principale della società, accogliendo invece parzialmente l'appello incidentale del Comune sulle spese. In cassazione la società articolava sei motivi: 1) erronea qualificazione del contratto come appalto anziché somministrazione di servizio pubblico essenziale, con conseguente insussistenza dell'obbligo di DURC e omesso rilievo che l'onere di acquisire il DURC graverebbe sull'amministrazione; inoltre contestava la mancata valutazione dei DURC prodotti e la sproporzione tra debito contributivo e somma trattenuta; 2) omessa pronuncia sulla domanda di mero accertamento del credito; 3) omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento del Comune; 4) omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle apparecchiature e del relativo controvalore; 5) erroneo rigetto della domanda risarcitoria per la prematura cessazione del contratto e mancata c.t.u.; 6) illegittima regolazione delle spese di lite. Il Comune resisteva chiedendo inammissibilità o rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non aggrediva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: restava intatta l'affermazione del giudice di merito secondo cui l'art. 8 del contratto poneva a carico della società l'obbligo di rispettare gli adempimenti in materia previdenziale e assistenziale, oltre al rilievo normativo del DURC; inoltre le censure sui dati contabili e sui DURC non erano autosufficienti, perché introducevano elementi non desumibili dalla sentenza e non era indicato dove fossero stati dedotti nei precedenti gradi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo indicato quando la domanda sarebbe stata trasformata in mera domanda di accertamento. Il terzo è stato giudicato inammissibile perché privo di decisività, dato che la sentenza di merito aveva escluso l'inadempimento del Comune e, comunque, la censura presupponeva l'accoglimento del primo motivo. Il quarto è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, perché la domanda restitutoria non risultava adeguatamente trascritta o riassunta con indicazione degli atti processuali in cui era stata proposta. Il quinto è stato dichiarato inammissibile poiché fondato sull'erroneo presupposto dell'accoglimento dei motivi precedenti e perché la dedotta non contestazione non era supportata dalla necessaria indicazione degli atti. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché conseguenziale ai motivi precedenti sia perché la regolazione delle spese è stata ritenuta espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo in presenza di ragioni illogiche o erronee, non ravvisate nel caso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1559 e ss. c.c.

    Invocati dalla ricorrente per sostenere la qualificazione del rapporto come somministrazione; la Corte non li ritiene decisivi perché il rapporto è qualificato in fatto come appalto di servizi e forniture.

  • d.lgs. n. 157/1995

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il tipo contrattuale di somministrazione/servizio; non supera la qualificazione operata dai giudici di merito.

  • art. 16-bis del d.l. n. 185/2008

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'acquisizione del DURC graverebbe sull'ente appaltante; la Corte reputa la censura non decisiva e non autosufficiente.

  • art. 4 del d.P.R. n. 207/2010

    Richiamato dalla ricorrente in tema di potere sostitutivo e DURC; la Corte osserva che la doglianza è generica e non consente lo scorporo delle somme asseritamente dovute agli enti previdenziali.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato nel ricorso; non emerge dalla decisione una specifica applicazione, essendo il motivo dichiarato inammissibile.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nel ricorso per contestare la valutazione delle prove e dei DURC; la Corte dichiara le doglianze inammissibili per difetto di autosufficienza e perché introducono fatti non riportati in sentenza.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati per contestare l'interpretazione del contratto; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    Invocati per omessa pronuncia; la Corte rileva che le domande non erano state adeguatamente e specificamente ricostruite nel ricorso.

  • artt. 1453, 1455 e 1456 c.c.

    Richiamati per la domanda di risoluzione contrattuale; la censura è dichiarata inammissibile perché priva di decisività, essendo stato escluso l'inadempimento del Comune.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato in relazione agli effetti della risoluzione e alla domanda restitutoria; il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 18 del contratto

    Invocato per chiedere restituzione di materiali e apparecchiature; la Corte non esamina il merito per mancata trascrizione/riassunto degli atti in cui la domanda sarebbe stata formulata.

  • artt. 1222 e 1223 c.c.

    Richiamati per la domanda risarcitoria da prematura cessazione del contratto; la Corte non affronta il merito perché il motivo dipende dall'accoglimento di altri motivi dichiarati inammissibili.

  • art. 12 del contratto

    Invocato per il risarcimento del danno; non esaminato nel merito per inammissibilità del mezzo.

  • artt. 90 e 92 c.p.c.

    Richiamati per censurare la regolazione delle spese; la Corte ribadisce l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella compensazione e nella valutazione della soccombenza.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Applicato dalla Corte per affermare che il ricorso deve trascrivere o riassumere gli atti e indicare dove le questioni sono state dedotte, pena l'inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura è inammissibile quando non aggredisce tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, poiché la decisione resta sorretta dalla ragione non censurata.
  • Chi deduce omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve indicare con precisione quando e in quali atti la domanda sia stata introdotta o modificata; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: non è consentito prospettare documenti, dati contabili o questioni processuali senza trascriverne o riassumerne il contenuto essenziale e senza indicare dove essi siano stati prodotti nei gradi di merito.
  • La censura di omesso esame o di erronea valutazione di documenti non è idonea a superare la decisione di merito se introduce elementi estranei alla sentenza impugnata e non consente il controllo di legittimità.
  • Le doglianze che dipendono dall'accoglimento di altri motivi dichiarati inammissibili restano a loro volta inammissibili per difetto di decisività.
  • La regolazione delle spese di lite è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per macroscopica illogicità o erroneità della motivazione, non per una diversa valutazione del "peso" delle domande contrapposte.
  • In tema di DURC e contratti di appalto, il rispetto degli adempimenti previdenziali può derivare sia dalla disciplina legale sia dal regolamento contrattuale; se la sentenza di merito fonda la decisione su entrambe le basi e una sola non è censurata, la decisione resta ferma.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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