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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01928/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (aggiudicatario)

La controversia

Un aggiudicatario definitivo di un immobile posto in vendita competitiva nell'ambito di un fallimento ha impugnato il decreto del Tribunale che aveva confermato la revoca della vendita disposta dal Giudice Delegato. I fatti all'origine della lite riguardavano una procedura di vendita asincrona curata dal fallimento tramite un soggetto specializzato, nella quale il ricorrente si era aggiudicato definitivamente l'immobile e aveva anche versato integralmente il prezzo. In precedenza, il Giudice Delegato aveva dichiarato la nullità dell'esperimento di vendita e revocato l'aggiudicazione, ritenendo violato il termine minimo di pubblicità previsto dal programma di liquidazione e dal provvedimento autorizzativo, con applicazione della sospensione feriale. Il Tribunale di Latina aveva rigettato il reclamo del fallimento, affermando che la lex specialis della vendita comprendeva anche programma di liquidazione e provvedimenti autorizzativi e che il Giudice Delegato poteva intervenire d'ufficio per controllare la legittimità degli atti del curatore. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 108 l. fall. e falsa applicazione degli artt. 25 e 31 l. fall., perché il Tribunale aveva ritenuto legittimo un potere officioso di revoca/sospensione della vendita non più consentito; 2) violazione dell'art. 107 l. fall., perché il Tribunale aveva considerato vincolanti programma di liquidazione e provvedimenti successivi anziché limitarsi all'avviso di vendita, che non richiamava la circolare del tribunale né la sospensione feriale; 3) violazione dell'art. 1362, comma 1, c.c. e, in subordine, falsa applicazione dell'art. 1 l. 742/1969, per l'interpretazione della circolare e per avere ritenuto sospeso ferialmente il termine pubblicitario senza che ciò fosse previsto nell'avviso di vendita.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso perché proposto dopo l'aggiudicazione definitiva e il pagamento integrale del prezzo. Ha accolto il primo motivo, affermando che, nella disciplina dell'art. 108 l. fall. applicabile ratione temporis, il potere di sospensione delle operazioni di vendita non è più esercitabile d'ufficio dal Giudice Delegato, ma solo su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previa acquisizione del parere del comitato dei creditori. Ha quindi cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Latina in diversa composizione anche per le spese. Gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    consente il ricorso per cassazione avverso il decreto reso in sede di reclamo ex art. 26 l. fall. solo se emesso dopo l'aggiudicazione definitiva del bene

  • art. 108 l. fall.

    nel testo applicabile, il potere di sospensione delle operazioni di vendita è procedimentalizzato e non può essere esercitato d'ufficio, ma solo su istanza di soggetti legittimati

  • art. 107 l. fall.

    norma richiamata dal ricorrente per sostenere che la vendita competitiva è regolata dall'avviso di vendita e non da ulteriori atti considerati dal Tribunale

  • art. 25 l. fall.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma che delimita i poteri del giudice delegato

  • art. 31 l. fall.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma che delimita i poteri del giudice delegato

  • art. 1362, comma 1, c.c.

    invocato per contestare l'interpretazione della circolare e sostenere che il significato degli atti va ricostruito secondo l'intenzione dell'autore

  • art. 1 l. 742/1969

    richiamato in subordine per negare l'applicabilità della sospensione feriale ai termini pubblicitari della vendita competitiva

  • art. 26 l. fall.

    indicato come base del reclamo deciso dal Tribunale

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 108 l. fall. come modificato, la sospensione o revoca delle operazioni di vendita non può essere disposta d'ufficio dal giudice delegato, ma richiede l'iniziativa dei soggetti espressamente legittimati e il previo parere del comitato dei creditori.
  • Dopo la riforma della legge fallimentare, il giudice delegato assume un ruolo di vigilanza sulla regolarità della vendita e non più di gestione diretta delle operazioni di liquidazione.
  • Il ricorso per cassazione avverso il decreto reso in sede di reclamo è ammissibile, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., quando interviene dopo l'aggiudicazione definitiva del bene e il pagamento del prezzo.
  • Se la decisione impugnata è cassata per violazione del regime legale del potere di sospensione della vendita, restano assorbite le censure che investono la ricostruzione della lex specialis della procedura e l'interpretazione dei termini di pubblicità.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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