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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48874/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7) c.p. e per vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), con la censura che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente l'aggravante della "esposizione alla pubblica fede" in quanto i beni contenuti nel furgone non sarebbero stati lasciati in tale condizione per necessità, consuetudine o destinazione e la sola valutazione della difficoltà di trasporto sarebbe insufficiente a fondare l'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e privo della necessaria specificità. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello secondo cui l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7), c.p., sussisteva dato che i beni oggetto dell'impossessamento erano parte della dotazione del veicolo o comunque non comodamente trasportabili e quindi esposti alla pubblica fede. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen.

    L'aggravante si applica quando le cose sottratte siano esposte alla pubblica fede: ciò riguarda beni non soggetti a custodia diretta e affidati al rispetto collettivo (anche se temporaneamente lasciati nel veicolo parcheggiato), compresi gli oggetti costituenti dotazione del veicolo o non facilmente trasportabili

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i vizî di motivazione: il ricorso deve indicare in maniera specifica le ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata; la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specificità

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e la possibilità di comminare una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale norma determinando un versamento di euro tremila

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma richiamata in relazione alla presentazione della requisitoria scritta dal Sostituto Procuratore Generale; non incide sul merito ma sul procedimento di deposito della requisitoria

Massime di principio

  • L'aggravante della "esposizione alla pubblica fede" si applica non solo alle cose lasciate in luogo apertamente pubblico, ma anche agli oggetti contenuti in veicoli parcheggiati: la loro appartenenza alla dotazione del veicolo o la difficile trasportabilità sono elementi rilevanti per riconoscerla
  • Non è necessario che i beni siano lasciati per "necessità" formale: sufficiente l'affidamento alla diligenza collettiva (consuetudine o destinazione) che li espone a un maggior rischio
  • In sede di impugnazione alla Corte di Cassazione i motivi devono essere specifici e dettagliati; censure generiche sulla valutazione dei fatti o sulla motivazione della Corte territoriale possono rendere il ricorso inammissibile
  • Negli appelli manifestamente infondati il ricorrente può essere condannato non solo al pagamento delle spese processuali ma anche a una somma a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.), come deterrente contro impugnazioni temerarie
  • Nel giudizio di tentato furto rilevano gli "atti idonei e diretti in modo non equivoco" ad impossessarsi della cosa; l'intervento della polizia che impedisce il consumarsi del reato non esclude la responsabilità per tentativo se quei presupposti sono presenti

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