Cassazione Penale, Sentenza n. 51382/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma in appello della condanna per tentato omicidio (sentenza GIP Tribunale di Termini Imerese del 28/10/2021, confermata in appello il 27/10/2022). I motivi di ricorso includevano: contestazione della qualificazione giuridica del fatto (sostegno alla derubricazione in lesioni personali), dedotta inidoneità probatoria del video ripresa da telecamera senza consulenza tecnica, richiesta di riconoscimento della desistenza volontaria ex art. 56 co. 3 c.p., censura sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e doglianza per eccessività della pena (sei anni e otto mesi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima l'utilizzabilità del video come prova documentale senza necessità di perizia, ha confermato che la condotta era idonea a integrare il tentato omicidio e che gli elementi probatori (dichiarazioni dell'imputato ai Carabinieri, visione del video e ricostruzione dei fatti) giustificavano il dolo omicidiario. Ha escluso l'applicabilità della desistenza in quanto l'azione era già concretamente realizzata e ha ritenuto regolare la valutazione del confronto tra attenuanti e aggravanti operata dalla Corte d'appello. Conseguentemente è stata confermata la pena e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 lett. b) e art. 606 comma 1 lett. e) e lett. c)
I limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione controlla la correttezza dell'iter argomentativo dei giudici di merito e non può sostituirsi alla loro valutazione dei fatti salvo profili di manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
La desistenza volontaria prevista dall'art. 56 comma 3 non si applica quando gli atti compiuti hanno già concretamente realizzato il tentativo; quindi l'interruzione successiva dell'azione (ad es. fuga) non porta al riconoscimento della desistenza se il tentativo è già stato consumato.
Definizione del delitto di omicidio e riferimento per la qualificazione del fatto: il dolo di omicidio può essere desunto anche da comportamenti concreti che dimostrano la volontà omicida.
Criteri per la determinazione della pena e per il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; tale bilanciamento è discrezionale e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrio.
Massime di principio
- Le riprese video acquisite in atti costituiscono prova documentale utilizzabile dai giudici senza obbligo di consulenza tecnica; il loro valore probatorio è rimesso alla valutazione del giudice di merito.
- La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento dei fatti a quello dei giudici di merito: interviene solo per verificare la completezza, la logica e la coerenza della motivazione.
- La desistenza volontaria ex art. 56 co. 3 c.p. non opera se l'azione criminosa ha già raggiunto gli estremi del tentativo; la semplice fuga dopo l'evento non determina desistenza.
- Il dolo omicidiario può essere desunto da elementi indiretti e comportamentali (dichiarazioni dell'imputato, manovre volute del veicolo, velocità, direzione verso la vittima) e non richiede una confessione esplicita.
- La comparazione tra attenuanti e aggravanti è valutazione di merito: in sede di cassazione è sindacabile solo se emerge un chiaro vizio logico o arbitrarietà nella motivazione.
- Le censure circa la valutazione delle prove devono dimostrare un ragionevole dubbio o una manifesta carenza logica della motivazione per essere ammissibili in cassazione.
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