Cassazione Penale, Ordinanza n. 32705/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida senza patente, reato contestato ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, in relazione a un fatto commesso il 14/06/2021. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione per il mancato accertamento della recidiva nel biennio, requisito ritenuto necessario per l'integrazione della fattispecie. Con il secondo motivo ha lamentato omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non deducibili in sede di legittimità perché non realmente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, ma meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese in appello. Sul primo motivo ha richiamato il principio secondo cui, per la guida senza patente rilevante ai fini della depenalizzazione, la recidiva nel biennio richiede un precedente definitivamente accertato, ma non è necessaria una prova documentale formale: è sufficiente un minimo di prova, come il verbale di contestazione e ulteriori elementi, specie se non contrastati dall'imputato. Sul punto la Corte ha rilevato che la decisione di merito si era fondata sul verbale di contestazione e sul casellario con cinque precedenti specifici, senza che fossero stati offerti elementi contrari. Sul secondo motivo ha osservato che la particolare tenuità del fatto è incompatibile con un reato strutturato su condotte reiterate come quello in esame, poiché la condotta assume rilievo penale solo in presenza di recidiva nel biennio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, cod. strada
La guida senza patente è penalmente rilevante nel caso di recidiva nel biennio; ai fini dell'accertamento del requisito non è indispensabile una prova documentale formale della definitività del precedente, essendo sufficiente un minimo di prova non contrastata.
art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
Il precedente illecito depenalizzato esclude l'area della depenalizzazione solo se definitivamente accertato; la mera contestazione non basta.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il reato è strutturato su condotte reiterate e difetta il requisito della non abitualità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte Cost. n. 186 del 13/6/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità opera in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di guida senza patente, quando la rilevanza penale dipende dalla recidiva nel biennio, il giudice può ritenere integrato il requisito anche sulla base di elementi probatori minimi, purché idonei a dimostrare la definitività del precedente e non specificamente contestati dalla difesa.
- La mera contestazione di un precedente illecito depenalizzato non equivale ad accertamento definitivo e non basta, da sola, a fondare la recidiva richiesta per mantenere la rilevanza penale del fatto.
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o meramente reiterative di quanto già dedotto e disatteso in appello sono inammissibili.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è normalmente configurabile per reati la cui struttura presuppone una condotta reiterata o abituale, poiché difetta il requisito della non abitualità richiesto dall'art. 131-bis c.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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