Cassazione Penale, Sentenza n. 14835/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza territoriale in relazione al procedimento a carico di Martini Bledi per riciclaggio. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 5/10/2020, aveva declinato la competenza in favore del GIP di Rimini ritenendo la condotta un "mero trasporto" del bene riciclato. Il GIP di Rimini, con ordinanza del 29/09/2022, ha invece proposto conflitto negativo prospettando che la movimentazione transfrontaliera di denaro contante occultato nell'autovettura costituisca un trasferimento/dissimulo idoneo a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (art. 648-bis c.p.), consumatosi al momento del passaggio al valico del Brennero; pertanto la competenza territoriale dovesse spettare al Tribunale di Bolzano.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto negativo di competenza e ha affermato la competenza funzionale del Tribunale di Bolzano - Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare. Ha ritenuto che la movimentazione transfrontaliera del denaro nascosto rappresenti un comportamento dissimulatorio idoneo a integrare il reato di riciclaggio e che la consumazione del delitto vada individuata nel luogo/istante in cui si realizza l'effetto dissimulatorio (il passaggio al valico del Brennero). Ha perciò cassato l'equiparazione della condotta a un "mero spostamento" e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bolzano. La motivazione è stata resa in forma semplificata per la natura non complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
La Corte interpreta la nozione di "trasferimento" anche come movimentazione transfrontaliera di denaro occultato, quando tale movimentazione è idonea a dissimulare la provenienza illecita; la consumazione del reato si verifica nel momento/luogo in cui si realizza l'effetto dissimulatorio (es. al valico di confine).
art. 28 c.p.p. (conflitto di competenza)
Consente l'intervento della Corte per risolvere situazioni di stasi processuale determinate dal rifiuto dei giudici a conoscere del procedimento; la Corte ha dichiarato l'ammissibilità del conflitto sulla base di tale norma.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma evocata in relazione alla presentazione della requisitoria scritta da parte del Pubblico Ministero; la Corte tiene conto della richiesta del PM ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- La movimentazione transfrontaliera di denaro contante occultato può integrare il reato di riciclaggio se è idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; non va automaticamente qualificata come "mero trasporto".
- La consumazione del reato di riciclaggio va individuata nel momento e nel luogo in cui si realizza l'effetto dissimulatorio perseguito dalla condotta (quindi, per trasferimenti oltre confine, al valico o punto di passaggio transfrontaliero).
- La competenza territoriale è determinata dal luogo di consumazione del reato: se l'effetto dissimulatorio si realizza al confine, la competenza spetta al tribunale del luogo del valico.
- L'equiparazione a un semplice spostamento del bene riciclato all'interno del territorio nazionale non è corretta quando il trasferimento ha funzione definitiva di occultamento della provenienza illecita.
- In presenza di rifiuto formale di due giudici a conoscere del procedimento si configura una situazione di stasi processuale che legittima il conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p.
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