Cassazione Penale, Sentenza n. 28695/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per cinque anni con obbligo di soggiorno; censura per violazione dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 perché l'avviso di fissazione dell'udienza non avrebbe contenuto una esposizione chiara della categoria di pericolosità sociale contestata, risultando contraddittorie le indicazioni tra la proposta del Questore e la informativa dei Carabinieri, con conseguente pregiudizio al diritto di difesa
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che sia sufficiente che l'avviso di fissazione indichi gli elementi di fatto posti a fondamento della proposta di misura di prevenzione; la qualificazione giuridica (la specifica categoria di pericolosità) può essere diversa da quella indicata nella proposta purché fondata sui medesimi elementi di fatto e sia stato garantito alla difesa un contraddittorio effettivo. Pertanto non è stata dichiarata la nullità dell'avviso né dell'atto impugnato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 7, comma 2; art. 1, comma 1, lett. b) e lett. c); art. 4, lett. a) e lett. d)
L'art. 7, comma 2 impone che l'avviso di fissazione contenga la concisa esposizione dei motivi della proposta; la Corte precisa tuttavia che è sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto sui quali si fonda la proposta, mentre la specifica qualificazione giuridica della categoria di pericolosità può essere diversa in sede giudiziale se fondata sugli stessi fatti e se la difesa ha avuto un contraddittorio effettivo
art. 521; art. 616, comma 1
Art. 521 c.p.p. è richiamato per il principio che il giudice può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto all'imputazione; art. 616, comma 1 c.p.p. applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- L'avviso di fissazione dell'udienza nelle misure di prevenzione deve indicare chiaramente gli elementi di fatto che motivano la richiesta: la mancanza di indicazione di tali fatti può determinare nullità
- La diversa qualificazione giuridica della pericolosità sociale (cioè l'indicazione di una categoria normativa diversa) è ammissibile se poggia sugli stessi elementi di fatto già conosciuti dalla difesa e non pregiudica il contraddittorio
- Se negli atti allegati all'avviso (es. proposta del Questore, informativa delle forze di polizia) esistono discrepanze sulla categorizzazione, occorre verificare se la difesa ha avuto effettiva possibilità di confrontarsi sui fatti: in tal caso la discrepanza non determina automaticamente la nullità
- Il giudice del merito può, anche d'ufficio o in sede di appello, riqualificare la pericolosità purché la valutazione resti ancorata ai fatti previamente contestati e oggetto di discussione
- Per il difensore: per opporre efficacemente una censura sulla mancanza di motivazione è necessario dimostrare che gli elementi di fatto non erano indicati o che la nuova qualificazione giuridica non è fondata sugli stessi elementi; altrimenti la censura rischia di risultare generica
- In caso di rigetto del ricorso la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali (art. 616 c.p.p.)
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